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11 Aug
11Aug

L’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento ad una Srl e al socio amministratore unico, fondando l'accertamento su indagini finanziarie da cui emergevano movimentazioni bancarie (versamenti e prelevamenti in contanti) su un conto personale estero intestato al socio.
L'agenzia sosteneva che le somme movimentate erano da imputare alla società, poiché:

  • tra tutte le imprese riconducibili al socio, solo la Srl aveva un volume d'affari tale da giustificare quei flussi;
  • vi era identità tra socio unico e amministratore unico, quindi controllo totale.

Il motivo dell'accertamento delle Entrate risiede nella presunzione legale (ex art. 32 DPR 600/1973) di ricavi non dichiarati a carico della società, anche se le operazioni erano sul conto personale del socio.
La Cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la linea dell’Agenzia delle Entrate affermando il seguente principio: "La riferibilità alla società di somme transitate sul conto personale del socio è giustificata quando quest’ultimo cumula in sé le cariche di socio unico e amministratore unico, situazione che genera un controllo totale e incondizionato sulla società stessa."
In sintesi per la Cassazione:

  • non è sufficiente dire che il conto è “personale” se il soggetto ha un controllo pieno sulla società;
  • in queste condizioni, non c’è reale separazione patrimoniale tra persona fisica e società;
  • le movimentazioni si presumono riferibili alla società, salvo prova contraria dettagliata e documentata (che nel caso non è stata fornita).


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FONTE: Fisco e tasse

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