Il regime forfettario, disciplinato dall’art. 1 della L. 190/2014, rappresenta una delle opzioni fiscali più utilizzate dagli imprenditori individuali e dai professionisti, grazie alla tassazione agevolata e alla semplificazione degli adempimenti IVA. Tuttavia, quando si verificano superamenti delle soglie di ricavi o compensi, è necessario gestire correttamente la fuoriuscita dal regime, con particolare attenzione al meccanismo della rettifica della detrazione IVA previsto dall’art. 19-bis2 del DPR 633/1972.
In questo approfondimento analizziamo in modo operativo gli effetti dell’uscita dal forfettario e le modalità con cui recuperare (o restituire) l’IVA tramite la rettifica.
La permanenza nel regime forfettario è subordinata al rispetto del limite di 85.000 euro di ricavi o compensi annui. Il superamento di tale soglia determina effetti differenti a seconda dell’entità dell’eccedenza:
La fuoriuscita dal regime si applica dal periodo d’imposta successivo.
La fuoriuscita è immediata:
Durante il regime forfettario il contribuente non esercita il diritto alla detrazione IVA, nemmeno per l’acquisto di beni strumentali o servizi destinati all’attività.Quando si passa al regime ordinario, si verifica quindi una variazione del regime di detrazione che rende applicabile l’art. 19-bis2 del DPR 633/1972. Quest’ultimo stabilisce che, in caso di mutamenti del regime fiscale, è necessario effettuare una rettifica dell’IVA sugli acquisti relativi a:
La rettifica può essere a favore o a sfavore del contribuente.
Si consideri un imprenditore individuale in regime forfettario nel 2024 che:
In questo caso l’uscita dal regime avviene dal 1° gennaio 2025.
La norma consente di recuperare la quota di IVA riferita agli anni residui rispetto al periodo di rettifica quinquennale.
Poiché il 2024 è trascorso senza detrazione:
Tale importo rappresenta l’IVA che il contribuente potrà portare in detrazione.
La rettifica positiva (cioè a favore del contribuente) deve essere indicata nella dichiarazione IVA relativa al primo anno di applicazione del regime ordinario.Nel caso precedente:
Il meccanismo opera anche in senso opposto.Se un contribuente abbandona il regime ordinario per accedere al forfettario, dovrà restituire allo Stato – tramite rettifica negativa – la parte di detrazione IVA relativa ai beni e servizi non ancora utilizzati o ai beni ammortizzabili non completamente “maturati” nel quinquennio.In questo caso, la rettifica:
Il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario non ha solo un impatto sulle modalità di determinazione del reddito, ma comporta importanti effetti ai fini IVA. La corretta applicazione della rettifica della detrazione consente al contribuente:
Una gestione puntuale di tale meccanismo evita errori, sanzioni e consente di ottimizzare il carico fiscale. Per una valutazione accurata della propria posizione è consigliabile rivolgersi al proprio consulente fiscale di fiducia.