Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese da massoterapisti, osteopati, chiropratici e chinesiologi.
L’obiettivo del documento è definire con precisione quando una prestazione può essere considerata sanitaria e quindi esente da IVA, e quando invece deve essere assoggettata a imposta.
L’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del DPR 633/1972 si applica solo se sono soddisfatti due requisiti fondamentali:
Se anche uno solo di questi requisiti manca, la prestazione diventa imponibile IVA.
Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA, ma solo in un caso specifico.L’esenzione è riconosciuta esclusivamente quando l’attività è svolta da:
In questa situazione, infatti, sono soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla normativa.
Al contrario, se la massoterapia è praticata da operatori senza questa qualifica, si applica l’IVA ordinaria.
Nonostante l’osteopatia sia stata individuata come professione sanitaria dalla legge n. 3/2018, il percorso normativo non è ancora completato.In particolare:
Per questo motivo, le prestazioni degli osteopati risultano attualmente imponibili IVA.
Anche per i chiropratici la situazione è analoga.Sebbene la figura sia stata prevista dal legislatore, non è stata ancora:
Di conseguenza, manca il requisito soggettivo necessario per l’esenzione, e le prestazioni restano soggette a IVA ordinaria.
Il chinesiologo opera nell’ambito del benessere e dell’attività motoria, ma non svolge una professione sanitaria.Le sue prestazioni:
Pertanto, anche in questo caso si applica l’IVA ordinaria.
Le differenze IVA incidono anche sugli obblighi di fatturazione:
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è molto netto:
l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie dipende non solo dalla natura dell’attività, ma soprattutto dal riconoscimento giuridico della professione.👉 In sintesi:
Fino al completamento del percorso normativo per osteopati e chiropratici, le loro prestazioni continueranno a essere trattate come attività imponibili.