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27 Mar
27Mar

Con la Risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese da massoterapisti, osteopati, chiropratici e chinesiologi.

L’obiettivo del documento è definire con precisione quando una prestazione può essere considerata sanitaria e quindi esente da IVA, e quando invece deve essere assoggettata a imposta.

Quando una prestazione sanitaria è esente da IVA

L’esenzione IVA prevista dall’art. 10 del DPR 633/1972 si applica solo se sono soddisfatti due requisiti fondamentali:

  • Requisito oggettivo: la prestazione deve avere finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona
  • Requisito soggettivo: deve essere svolta da un professionista sanitario o da un’arte ausiliaria riconosciuta e vigilata dallo Stato

Se anche uno solo di questi requisiti manca, la prestazione diventa imponibile IVA.


Massoterapista: quando l’IVA è esente

Le prestazioni di massoterapia possono beneficiare dell’esenzione IVA, ma solo in un caso specifico.L’esenzione è riconosciuta esclusivamente quando l’attività è svolta da:

  • massaggiatori capo bagnino (MCB)
  • professionisti con titolo riconosciuto tra le arti sanitarie ausiliarie

In questa situazione, infatti, sono soddisfatti entrambi i requisiti richiesti dalla normativa. 

Al contrario, se la massoterapia è praticata da operatori senza questa qualifica, si applica l’IVA ordinaria.


Osteopati: prestazioni ancora soggette a IVA

Nonostante l’osteopatia sia stata individuata come professione sanitaria dalla legge n. 3/2018, il percorso normativo non è ancora completato.In particolare:

  • manca l’albo professionale
  • non sono definiti i titoli equipollenti
  • non esiste un decreto attuativo ai fini fiscali

Per questo motivo, le prestazioni degli osteopati risultano attualmente imponibili IVA.


Chiropratici: stessa situazione degli osteopati

Anche per i chiropratici la situazione è analoga.Sebbene la figura sia stata prevista dal legislatore, non è stata ancora:

  • pienamente regolamentata
  • riconosciuta come professione sanitaria vigilata

Di conseguenza, manca il requisito soggettivo necessario per l’esenzione, e le prestazioni restano soggette a IVA ordinaria.


Chinesiologi: attività non sanitaria

Il chinesiologo opera nell’ambito del benessere e dell’attività motoria, ma non svolge una professione sanitaria.Le sue prestazioni:

  • non sono finalizzate a diagnosi o cura sanitaria
  • non rientrano tra le attività riconosciute dal sistema sanitario

Pertanto, anche in questo caso si applica l’IVA ordinaria.


Fatturazione: cosa cambia operativamente

Le differenze IVA incidono anche sugli obblighi di fatturazione:

Massoterapisti (MCB)

  • Esenzione IVA
  • Divieto di fattura elettronica tramite SdI
  • Possibile utilizzo del Sistema Tessera Sanitaria

Osteopati, chiropratici e chinesiologi

  • IVA ordinaria
  • Obbligo di fatturazione elettronica

Conclusioni

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è molto netto:

l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie dipende non solo dalla natura dell’attività, ma soprattutto dal riconoscimento giuridico della professione.👉 In sintesi:

  • Massoterapista (MCB) → esente IVA
  • Osteopata → IVA ordinaria
  • Chiropratico → IVA ordinaria
  • Chinesiologo → IVA ordinaria

Fino al completamento del percorso normativo per osteopati e chiropratici, le loro prestazioni continueranno a essere trattate come attività imponibili.

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