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31 Mar
31Mar

A partire dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale delle trasferte effettuate all’interno del territorio comunale ha subito un’importante evoluzione, con effetti rilevanti sia per i lavoratori dipendenti sia per i datori di lavoro.

Le modifiche normative, introdotte nell’ambito della riforma fiscale e chiarite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, hanno ampliato il perimetro delle spese rimborsabili in regime di non imponibilità, superando precedenti interpretazioni restrittive.


1. Inquadramento normativo

La disciplina delle trasferte è contenuta nell’articolo 51, comma 5, del TUIR, che regola il trattamento fiscale delle indennità e dei rimborsi spese riconosciuti ai lavoratori dipendenti per prestazioni svolte fuori dalla sede abituale.Nel caso delle trasferte intra-comunali, la normativa ha storicamente previsto un regime meno favorevole rispetto alle trasferte fuori comune. Tuttavia, con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 e dalla Legge di Bilancio 2025, il legislatore è intervenuto in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione.


2. Non imponibilità dei rimborsi di viaggio e trasporto

La principale novità riguarda l’estensione del regime di non imponibilità ai rimborsi delle spese di viaggio e trasporto sostenute nell’ambito del comune.

In particolare, tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che siano:

  • comprovati
  • adeguatamente documentati

Non è più richiesto che la documentazione provenga necessariamente dal vettore (ad esempio biglietti nominativi), superando un vincolo formale precedentemente previsto.


3. Inclusione delle indennità chilometriche

Tra le spese oggi escluse da tassazione rientrano anche:

  • le indennità chilometriche, calcolate secondo le tabelle ACI;
  • i rimborsi per l’utilizzo del mezzo proprio del dipendente.

Si tratta di una novità significativa: prima della riforma, tali somme erano generalmente imponibili se riferite a trasferte nel medesimo comune.


4. Rimborsi di pedaggi e parcheggi

Ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’inclusione, tra le spese non imponibili, anche di:

  • pedaggi autostradali
  • spese di parcheggio

Queste ultime assumono ora la qualificazione di spese di viaggio, con conseguente esclusione da imposizione fiscale, purché supportate da documentazione idonea a identificare:

  • il veicolo
  • la sosta effettuata

5. Obbligo di tracciabilità dei pagamenti

Il regime di favore è subordinato, in determinati casi, al rispetto dell’obbligo di tracciabilità.

In particolare, per le spese sostenute tramite:

  • taxi
  • servizi di noleggio con conducente (NCC)

è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili (carte, bonifici, ecc.), pena la perdita della non imponibilità. Restano invece escluse da tale obbligo:

  • le spese per trasporto pubblico di linea
  • le indennità chilometriche

6. Decorrenza e ambito applicativo

Le nuove disposizioni si applicano ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute in periodi precedenti, in base al principio di cassa allargato. Il nuovo regime si inserisce in un quadro più ampio di revisione delle regole fiscali sulle trasferte, che coinvolge anche:

  • la deducibilità per le imprese
  • il trattamento delle spese dei lavoratori autonomi

7. Considerazioni operative

Le modifiche introdotte comportano importanti implicazioni operative:

  • è fondamentale predisporre procedure interne di raccolta documentale;
  • occorre garantire la tracciabilità dei pagamenti ove richiesta;
  • diventa centrale una corretta classificazione delle spese di trasferta.

In particolare, per i rimborsi di parcheggio, sarà necessario acquisire documenti che consentano una chiara riconducibilità al veicolo e alla trasferta effettuata.


Conclusioni

Il nuovo quadro normativo segna un deciso passo verso la semplificazione e una maggiore equità nel trattamento fiscale delle trasferte comunali.

L’estensione della non imponibilità a una più ampia gamma di spese – inclusi parcheggi e indennità chilometriche – rappresenta un intervento di rilievo, che richiede tuttavia un’attenta gestione documentale e amministrativa per evitare criticità in sede di controllo.

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