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28 Apr
28Apr

Sempre più lavoratori italiani svolgono attività dipendente all’estero mantenendo, in alcuni casi, la residenza fiscale in Italia. Una delle questioni più frequenti riguarda il corretto trattamento fiscale delle mensilità aggiuntive estere, come tredicesima e quattordicesima percepite in Austria, soprattutto quando il regime locale risulta più favorevole rispetto a quello italiano. Il tema è emerso recentemente anche in una discussione online tra contribuenti che lamentano pareri discordanti ricevuti da diversi professionisti.

Il principio generale: conta la natura reddituale, non il nome della voce

Ai fini fiscali italiani, ciò che rileva non è la denominazione attribuita dal datore di lavoro estero (“bonus”, “premio”, “13ª”, “14ª”), bensì la natura reddituale della somma percepita.

Se la tredicesima o quattordicesima rappresentano una componente ordinaria della retribuzione da lavoro dipendente, collegata al rapporto di lavoro, tali importi rientrano normalmente nel reddito imponibile complessivo da dichiarare in Italia, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge o dalla convenzione contro le doppie imposizioni applicabile.

In altre parole, non basta definire una somma come “bonus” per escluderla dalla tassazione.

Residenza fiscale: il vero punto di partenza

Per stabilire dove e come tassare il reddito estero, occorre verificare anzitutto la residenza fiscale del lavoratore.

Se il contribuente è fiscalmente residente in Italia, trova generalmente applicazione il principio della worldwide taxation, secondo cui devono essere dichiarati in Italia anche i redditi prodotti all’estero, con eventuale riconoscimento del credito per le imposte già pagate nello Stato estero. Pertanto, un lavoratore residente in Italia che percepisce stipendio e mensilità aggiuntive in Austria potrebbe dover includere anche tali somme nella dichiarazione italiana.

Convenzione Italia-Austria e doppia imposizione

La presenza di una convenzione internazionale tra Italia e Austria serve a evitare fenomeni di doppia tassazione integrale.In linea generale:

  • l’Austria può tassare il reddito prodotto sul proprio territorio;
  • l’Italia, se il soggetto è residente fiscalmente in Italia, può richiedere la dichiarazione del medesimo reddito;
  • le imposte già pagate in Austria possono essere scomputate nei limiti previsti dalla normativa italiana.

Questo significa che il fatto che tredicesima e quattordicesima siano tassate in modo ridotto o differente in Austria non comporta automaticamente l’esenzione in Italia.

Errore frequente: considerare le mensilità aggiuntive come “bonus esclusi”

Uno degli equivoci più diffusi consiste nel ritenere che tutte le somme non tassate integralmente all’estero debbano essere escluse anche in Italia.

In realtà, se si tratta di retribuzione derivante dal lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate tende a guardare alla sostanza economica del compenso, non alla sua etichetta formale.

Per questo motivo, l’inquadramento corretto richiede l’analisi di:

  • contratto di lavoro;
  • buste paga estere;
  • certificazione annuale del datore di lavoro;
  • normativa austriaca di riferimento;
  • convenzione fiscale applicabile.

Come tutelarsi da future contestazioni

Chi lavora all’estero e presenta dichiarazione in Italia dovrebbe conservare con cura:

  • buste paga estere;
  • certificazioni reddituali annuali;
  • prova delle imposte pagate all’estero;
  • contratto di lavoro;
  • eventuali pareri professionali scritti.

In presenza di dubbi rilevanti, è consigliabile richiedere una consulenza specialistica in fiscalità internazionale, evitando interpretazioni approssimative che potrebbero generare accertamenti negli anni successivi.

Conclusioni

Nel caso delle mensilità aggiuntive percepite in Austria, la regola prudenziale è chiara: se rappresentano reddito da lavoro dipendente, tendono a concorrere all’imponibile italiano del soggetto fiscalmente residente in Italia, salvo specifiche eccezioni tecniche da verificare caso per caso.

Ogni situazione richiede però un’analisi personalizzata: residenza fiscale, giorni lavorati all’estero, convenzione internazionale e documentazione disponibile possono modificare in modo significativo il risultato finale.

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