In tema di successione ereditaria può sorgere una questione delicata: gli eredi rispondono delle sanzioni tributarie o contributive maturate dal defunto? La risposta, alla luce della normativa vigente e dei recenti orientamenti giurisprudenziali, è no per le sanzioni tributarie, ma potrebbe essere sì per alcune sanzioni previdenziali – come quelle richieste dall’INPS.
La legge non lascia spazio a dubbi: le sanzioni tributarie hanno una natura personale e non seguono l’obbligazione tributaria principale nell’eredità. Questo principio è sancito dall’art. 8 del d.lgs. n. 472/1997, che stabilisce espressamente che:
“L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.”
Vale a dire che, se una persona muore con sanzioni tributarie pendenti (per esempio per ritardi nei versamenti o violazioni fiscali), queste non possono gravare sugli eredi e si estinguono alla morte del contribuente. La Corte di Cassazione ha confermato più volte questo orientamento, ribadendo il carattere personale e afflittivo di tali sanzioni.
Sebbene le sanzioni non siano trasmissibili, le imposte dovute e gli interessi maturati sì. Questi ultimi infatti rappresentano il debito tributario vero e proprio, che si trasmette insieme al patrimonio e deve essere soddisfatto dai successori secondo le regole ordinarie della responsabilità ereditaria (tipicamente pro quota).
La novità o la difficoltà pratica riguarda invece le sanzioni derivanti da mancati versamenti contributivi INPS. Secondo alcuni orientamenti interpretativi – e come evidenziato in più di un dibattito professionale – le sanzioni relative ai contributi previdenziali possono avere natura diversa da quelle tributarie e, in quanto tali, potrebbero finire per essere richieste agli eredi. In altre parole:
In sintesi: gli eredi non pagano le sanzioni tributarie del de cuius, ma devono comunque rispondere di imposte e interessi. Per le sanzioni previdenziali INPS, la situazione può essere differente e richiede attenzione specifica.