Anche la mancata presentazione di un modello F24 a zero è sanzionata in modo specifico; e ravvedibile nei termini ordinari in base all’articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472/1997.
In base all’articolo 15, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 471; o in base all’articolo 40, comma 3, del Decreto Legislativo 5 novembre 2024 numero 173 dal 1° gennaio 2026:
“per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.
Con la Risposta a interpello numero 297 del 18 aprile 2023, l’Agenzia delle entrate commenta lo scarto di un F24 a zero presentato in ritardo, evidenziando che:
- la delega di pagamento va obbligatoriamente presentata anche se a saldo zero;
- mancando la presentazione della stessa non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza;
- tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all'articolo 15, comma 2bis, del Decreto Legislativo numero 471 del 1997 eventualmente ravveduta ex articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997;
- l'efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con l'effetto che:
- tale presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione (come detto formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente ed utilizzabile a quella data;
- ove ciò non avvenga, permanendo l'iniziale inadempimento e fermo l'eventuale scarto della delega con applicazione dell'articolo 37, comma 49quater, del Decreto Legge 4 luglio 2006 numero 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, numero 248 l'omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie. Ciò, tuttavia, con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa (tipicamente quelle di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 471 del 1997)
Va confermata, la correttezza dello scarto operato con riferimento ad una delega di pagamento, sì tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo ma soprattutto recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione.
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FONTE: Fisco e tasse