2 min letti
28 Jan
28Jan

La Rottamazione‑Quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), rappresenta l’ennesima versione della definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. A differenza di quanto sostenuto da parte della dottrina, però, per le società obbligate alla redazione del bilancio di esercizio il beneficio di bilancio – ossia la sopravvenienza attiva per stralcio di sanzioni, interessi e aggi – resta un traguardo distante nel tempo.

La Rottamazione‑Quinquies è la quinta edizione della pace fiscale, volta a consentire la definizione agevolata dei ruoli affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Permette ai contribuenti di estinguere le cartelle esattoriali pagando solo il capitale e le spese di riscossione, senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Il piano di pagamento può arrivare fino a 54 rate bimestrali, con scadenze bimestrali fino a maggio 2035, qualora il contribuente richieda la massima dilazione possibile.


Il nodo contabile: quando si realizza la sopravvenienza attiva

Per le aziende che redigono il bilancio civilistico, la questione cruciale è quando si può iscrivere nel bilancio la sopravvenienza attiva derivante dallo stralcio delle partite:

  • Non si può contabilizzare al momento dell’adesione alla rottamazione.
  • Non si può nemmeno rilevare nel bilancio al 31 dicembre 2025.
  • **La sopravvenienza attiva può essere considerata “realizzata” solo al momento del pagamento dell’ultima rata del piano di definizione agevolata.

Questo perché il principio della prudenza civilistica (art. 2423‑bis c.c.) impone di rilevare utili solo quando sono realizzati alla data di chiusura dell’esercizio. Inoltre, la normativa sulla rottamazione prevede la decadenza del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate, comportando la possibile “resurrezione” del debito originario. Fino a quando non è certo che il piano di pagamento sia stato definitivamente rispettato, non può dirsi realizzato alcun provento.


Implicazioni pratiche in bilancio

Alla luce di questi principi, l’azienda dovrà gestire la rottamazione quinquies in bilancio seguendo un percorso contabile preciso:

a) Prima dell’accettazione della rottamazione

L’impresa mantiene in bilancio il debito tributario comprensivo di sanzioni, interessi e aggi.

b) Dopo l’accettazione della rottamazione

Poiché il pagamento finale non è ancora realizzato, non si rileva alcun provento. Tuttavia, il debito originario va stornato e sostituito con un fondo rischi per imposte, in modo da riflettere l’incertezza futura legata all’effettivo pagamento delle rate. Scrittura tipica:

D Debiti tributari
   A Fondo rischi per imposte

c) Versamento delle singole rate

I versamenti andranno rilevati come crediti in corso di maturazione (una sorta di acconti):

D Rottamazione c/acconti
   A Banca c/c

Nel bilancio, si possono esporre in compensazione le poste “Rottamazione c/acconti” e “Fondo rischi per imposte” per evidenziare la consistenza netta.

d) Al pagamento dell’ultima rata

Solo a questo punto la rottamazione è definitiva: si chiude il fondo rischi e si iscrive la sopravvenienza attiva (insussistenza attiva) per la differenza tra i debiti originari e gli importi versati.

D Fondo rischi per imposte    
   A Rottamazione c/acconti
   A Insussistenza attiva (o Sopravvenienza attiva)

Impatto e conclusioni

Il principale effetto pratico di queste regole è che i benefici di bilancio derivanti dalla rottamazione quinquies non si rifletteranno nei bilanci annuali fino al completamento dei pagamenti, che per molti contribuenti potrà avvenire non prima del 2035. Questo è il motivo per cui l’insussistenza attiva «rimane un miraggio» fino a quel momento per le società. Per gli amministratori e i professionisti contabili, è fondamentale adottare una corretta impostazione contabile fin dall’inizio, evitando di anticipare proventi non realmente acquisiti e rispettando i principi civilistici di prudenza.



POTREBBE INTERESSARTI:

- Corso esperto in contabilità;

- Corso pratiche CCIAA;
- Corso contabilità avanzata;

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.