La riscossione dei tributi locali cambia con le nuove disposizioni introdotte dal Decreto PA, che attribuiscono ad AMCO un ruolo nella gestione dei crediti non riscossi da Comuni e altri enti locali. La misura punta a migliorare il recupero delle entrate e a intervenire sulle situazioni in cui gli enti registrano risultati insufficienti nella riscossione. La novità più rilevante riguarda l’obbligo di affidamento ad AMCO per determinati enti locali che presentano un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35%, secondo i criteri previsti dalla legge. Non tutti i Comuni saranno quindi obbligati ad aderire al nuovo sistema: l’applicazione dipenderà dai parametri normativi e dall’individuazione degli enti interessati da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Vediamo che cos’è AMCO, quali entrate possono essere affidate alla società e come funzionerà il nuovo modello di riscossione.
AMCO, acronimo di Asset Management Company, è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti, anche di difficile esigibilità. La società, che in passato operava con la denominazione SGA, ha sviluppato la propria attività nella gestione di crediti deteriorati. Con le nuove disposizioni del 2026, le vengono attribuite ulteriori funzioni nell’ambito della riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
In particolare, Comuni e altri enti interessati potranno affidare ad AMCO il recupero delle somme non versate dai contribuenti, sia con riferimento alle entrate tributarie sia per quelle extratributarie. Tra le entrate potenzialmente interessate rientrano, per esempio, i crediti derivanti da tributi comunali come IMU e TARI, oltre alle altre entrate locali comprese nell’ambito di applicazione della normativa. L’obiettivo è rafforzare l’attività di recupero dei crediti, migliorando il coordinamento delle procedure e la capacità degli enti di trasformare le somme accertate in incassi effettivi. È importante precisare che l’introduzione di AMCO non comporta il trasferimento della proprietà dei crediti: le somme dovute continuano a essere di titolarità dell’ente locale, mentre la società si occupa della gestione del servizio di riscossione secondo le modalità previste dalla legge.
Il nuovo ruolo di AMCO si inserisce nel quadro delle misure per la riscossione locale introdotte dalla normativa del 2026.La disciplina è stata modificata dall’articolo 25 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174. L’intervento ha riscritto le disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016, introducendo nuove regole per l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate locali. Il sistema distingue due situazioni principali: da una parte, gli enti che possono scegliere di affidarsi ad AMCO; dall’altra, gli enti per i quali l’affidamento diventa obbligatorio in presenza delle condizioni stabilite dalla legge. La riforma interviene quindi soprattutto sulle amministrazioni che incontrano maggiori difficoltà nel recuperare i propri crediti. L’intento è favorire una gestione più efficace delle entrate e ridurre l’accumulo di somme che, pur risultando contabilmente dovute, non vengono riscosse.
La soglia del 35% rappresenta uno degli elementi centrali della riforma. In base al nuovo comma 2-ter dell’articolo 2 del decreto-legge n. 193/2016, per gli enti locali che non si avvalgono già della facoltà di affidamento ad AMCO, il ricorso alla società diventa obbligatorio quando il tasso di smaltimento dei residui attivi risulta inferiore al 35%, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa. Il parametro serve a valutare la capacità dell’ente di ridurre nel tempo le somme ancora da riscuotere. Un livello basso può indicare difficoltà nel recuperare crediti accumulati negli esercizi precedenti. Il calcolo viene effettuato sulla base dei dati dei rendiconti degli ultimi tre esercizi, con riferimento alle categorie di entrate individuate dalla legge. Per la verifica si utilizzano le informazioni presenti nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), applicando specifici correttivi legati all’anzianità dei residui. Non è quindi sufficiente considerare genericamente l’ammontare complessivo dei crediti non riscossi: occorre applicare la metodologia prevista dalla disposizione, tenendo conto dei dati contabili e delle annualità considerate.
La normativa prevede alcune esclusioni. In particolare, non sono soggetti all’obbligo previsto dal comma 2-ter gli enti che presentano valori nulli o negativi delle grandezze rilevanti per il calcolo, nonché quelli per i quali i residui attivi considerati risultano inferiori al 15% degli accertamenti relativi alle entrate individuate dalla norma, alle condizioni stabilite dalla legge. È inoltre previsto un obbligo di affidamento per gli enti locali per i quali, nell’ultimo quadriennio, non risultano acquisiti nella BDAP i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi. L’individuazione degli enti obbligati avviene annualmente con decreto del MEF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sarà quindi necessario verificare il provvedimento ministeriale applicabile al singolo ente prima di stabilire se sussista l’obbligo di affidamento.
L’affidamento del servizio avviene attraverso una deliberazione dell’ente locale e la successiva sottoscrizione di una convenzione con AMCO. Per gli enti interessati dall’obbligo, la legge stabilisce termini specifici per l’adozione della deliberazione, collegati alla pubblicazione del decreto ministeriale che individua le amministrazioni coinvolte. Sono previste anche regole per coordinare il nuovo sistema con i contratti di riscossione già in essere. La durata ordinaria dell’affidamento è di cinque anni, con possibilità di rinnovo automatico una sola volta per un ulteriore quinquennio, salvo diversa decisione dell’ente nei termini previsti dalla normativa. AMCO non dovrà necessariamente svolgere direttamente ogni operazione di recupero. La società potrà avvalersi di operatori iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997, individuati attraverso procedure competitive. Il modello prevede pertanto un ruolo di coordinamento, monitoraggio e rendicontazione da parte di AMCO, mentre le attività operative saranno svolte dai soggetti incaricati secondo le disposizioni applicabili.
Un aspetto importante riguarda la remunerazione del servizio. La normativa demanda a un decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle condizioni economiche e dei criteri relativi al compenso spettante ad AMCO. La remunerazione prevista per la società è a carico dell’ente locale. Per conoscere nel dettaglio i costi applicabili sarà quindi necessario fare riferimento alle disposizioni attuative e alla convenzione stipulata con l’amministrazione. Per i Comuni, la valutazione non dovrà limitarsi al costo del servizio: sarà necessario considerare anche l’efficacia attesa del recupero, la riduzione dei residui e l’impatto della riscossione sulle disponibilità finanziarie dell’ente.
L’introduzione di AMCO non determina una sostituzione generalizzata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La nuova disciplina crea un ulteriore modello per la riscossione coattiva delle entrate locali. L’ambito di applicazione comprende anche determinati carichi precedentemente affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e successivamente discaricati secondo le regole vigenti. La possibilità di affidare ad AMCO tali crediti consente agli enti locali di valutare nuove modalità di gestione delle posizioni ancora da recuperare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Restano comunque ferme le tutele previste per i contribuenti. L’intervento di AMCO o degli operatori incaricati non elimina le possibilità di contestazione e di opposizione riconosciute dall’ordinamento, quando ne ricorrono i presupposti.
Le nuove regole richiedono agli enti locali una maggiore attenzione alla qualità dei dati contabili e all’andamento della riscossione. Gli uffici finanziari dovranno verificare la corretta rappresentazione dei residui attivi, controllare i rendiconti trasmessi alla BDAP e valutare se i parametri previsti dalla legge possano determinare l’obbligo di affidamento. Per commercialisti, revisori e professionisti che assistono gli enti locali, diventa quindi importante conoscere i criteri di calcolo del tasso di smaltimento e le procedure necessarie per l’eventuale passaggio al nuovo sistema. La riforma, tuttavia, non garantisce automaticamente il recupero integrale dei crediti. I risultati dipenderanno anche dalla qualità delle posizioni debitorie, dalla loro anzianità, dalla concreta possibilità di riscuotere le somme e dall’organizzazione delle attività affidate. L’effettiva portata della novità sarà più chiara con l’adozione dei provvedimenti attuativi, che dovranno definire gli aspetti operativi ed economici del servizio.
Che cos’è AMCO? È una società controllata dal MEF specializzata nella gestione e nel recupero dei crediti, alla quale la normativa del 2026 attribuisce un ruolo anche nella riscossione coattiva delle entrate degli enti locali.
Tutti i Comuni devono affidarsi ad AMCO? No. L’affidamento è facoltativo in via generale, ma diventa obbligatorio per gli enti che rientrano nelle condizioni previste dalla legge, tra cui il tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore al 35%, salvo le esclusioni applicabili.
Che cosa significa tasso di smaltimento dei residui attivi? È un indicatore utilizzato per valutare la capacità dell’ente di ridurre le somme ancora da riscuotere. Ai fini dell’obbligo di affidamento deve essere calcolato con la metodologia e sulla base dei dati indicati dalla normativa.
I crediti diventano di proprietà di AMCO? No. I crediti restano di titolarità del Comune o dell’altro ente locale. AMCO ne gestisce la riscossione secondo le modalità stabilite dalla legge e dalla convenzione.
Quanto dura l’affidamento? La durata ordinaria è di cinque anni, con possibilità di rinnovo automatico una sola volta per altri cinque anni, salvo diversa determinazione dell’ente nei termini previsti.
Da quando i Comuni devono applicare le nuove regole? L’obbligo per i singoli enti dipende dalle condizioni stabilite dalla legge e dall’individuazione annuale effettuata con decreto del MEF. Occorre quindi verificare i provvedimenti ministeriali e le disposizioni attuative applicabili.