L’omessa compilazione del quadro VR del modello di dichiarazione IVA annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso dell’eccedenza IVA, soprattutto quando il credito emerge in sede di cessazione dell’attività.
A chiarirlo è la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1013/2025 del 3 novembre 2025, che si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione.
La pronuncia riveste particolare importanza pratica, poiché ribadisce un principio fondamentale: il credito IVA non è soggetto a decadenza, ma a prescrizione decennale, anche in assenza della compilazione del quadro VR.
La controversia riguardava un’impresa individuale che, al momento della cessazione dell’attività, aveva maturato un credito IVA nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contribuente aveva regolarmente indicato tale credito:
Tuttavia, non aveva compilato il quadro VR, tradizionalmente utilizzato per la richiesta formale di rimborso.
L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso sostenendo che:
Il giudice tributario di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che al credito IVA si applica il termine di prescrizione decennale e non quello di decadenza.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha confermato la decisione, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato:
Il credito IVA non è soggetto a decadenza, ma a prescrizione decennale.
Tuttavia, ha disposto un rinvio al giudice di secondo grado affinché verificasse se il contribuente avesse effettivamente dimostrato l’esistenza del credito.
In sede di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha respinto nuovamente il ricorso dell’Ufficio, condannando l’Agenzia delle Entrate alla restituzione del credito IVA.Secondo i giudici:
La sentenza chiarisce definitivamente che:
La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per contribuenti e professionisti:
Un orientamento che rafforza la tutela del contribuente e ridimensiona formalismi che non incidono sulla sostanza del diritto.
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