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19 Dec
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L’omessa compilazione del quadro VR del modello di dichiarazione IVA annuale non comporta automaticamente la perdita del diritto al rimborso dell’eccedenza IVA, soprattutto quando il credito emerge in sede di cessazione dell’attività.
A chiarirlo è la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, con la sentenza n. 1013/2025 del 3 novembre 2025, che si inserisce nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione.

La pronuncia riveste particolare importanza pratica, poiché ribadisce un principio fondamentale: il credito IVA non è soggetto a decadenza, ma a prescrizione decennale, anche in assenza della compilazione del quadro VR.

Il caso esaminato dai giudici

La controversia riguardava un’impresa individuale che, al momento della cessazione dell’attività, aveva maturato un credito IVA nell’ultimo periodo d’imposta.

Il contribuente aveva regolarmente indicato tale credito:

  • nella dichiarazione IVA annuale;
  • nel quadro RX del Modello Redditi.

Tuttavia, non aveva compilato il quadro VR, tradizionalmente utilizzato per la richiesta formale di rimborso.

Il diniego dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso sostenendo che:

  • la mancata compilazione del quadro VR impedisse la restituzione dell’eccedenza;
  • fosse intervenuta la decadenza biennale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 546/1992;
  • la sola indicazione del credito in dichiarazione e nel quadro RX non fosse sufficiente per ottenere il rimborso.

Le decisioni dei giudici di merito

Primo grado

Il giudice tributario di primo grado ha accolto il ricorso del contribuente, affermando che al credito IVA si applica il termine di prescrizione decennale e non quello di decadenza.

Secondo grado

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha confermato la decisione, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate.

Secondo i giudici:

  • l’indicazione del credito nella dichiarazione IVA è sufficiente a dimostrarne l’esistenza;
  • l’Amministrazione finanziaria ne ha piena e formale conoscenza;
  • la mancata compilazione del quadro VR non incide sul diritto sostanziale al rimborso.

Il passaggio in Cassazione e l’ordinanza di rinvio

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte ha ribadito un principio ormai consolidato:

Il credito IVA non è soggetto a decadenza, ma a prescrizione decennale.

Tuttavia, ha disposto un rinvio al giudice di secondo grado affinché verificasse se il contribuente avesse effettivamente dimostrato l’esistenza del credito.


La decisione finale: rimborso dovuto anche senza VR

In sede di rinvio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche ha respinto nuovamente il ricorso dell’Ufficio, condannando l’Agenzia delle Entrate alla restituzione del credito IVA.Secondo i giudici:

  • il contribuente aveva provato l’an e il quantum del credito;
  • l’Agenzia delle Entrate non aveva contestato la spettanza del credito, ma solo la presunta decadenza;
  • la presentazione della dichiarazione annuale con evidenza del credito e il riporto nel quadro RX sono sufficienti.

La mancata compilazione del quadro VR è irrilevante

La sentenza chiarisce definitivamente che:

  • il quadro VR ha una funzione procedimentale, non costitutiva del diritto;
  • se il credito IVA emerge chiaramente dalla dichiarazione annuale, l’Amministrazione ne è già a conoscenza;
  • in caso di cessazione dell’attività, il credito non può che essere chiesto a rimborso;
  • il diritto al rimborso si prescrive in dieci anni, non in due.

Conclusioni operative

La pronuncia rappresenta un importante punto di riferimento per contribuenti e professionisti:

  • l’omessa compilazione del quadro VR non fa perdere il diritto al rimborso IVA;
  • ciò che conta è la prova dell’esistenza del credito, desumibile dalla dichiarazione;
  • l’Agenzia delle Entrate non può opporre una decadenza biennale in presenza di un credito IVA legittimamente maturato.

Un orientamento che rafforza la tutela del contribuente e ridimensiona formalismi che non incidono sulla sostanza del diritto.

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