Nella società in accomandita semplice (SAS), la disciplina della responsabilità dei soci verso i creditori sociali è un tema di grande rilievo, specie quando la società è già stata sciolta e cancellata dal registro delle imprese.
In una SAS esistono due categorie di soci:
In linea generale, il socio accomandante non è legittimato a rispondere personalmente per le obbligazioni tributarie della società, ad eccezione dei casi previsti dall’art. 2313 del Codice Civile.
Quando una SAS viene sciolta e cancellata, è naturale domandarsi se:
Secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 2470 del 5 febbraio 2026), il socio accomandante non può essere chiamato a rispondere per i debiti della SAS oltre i limiti della quota di liquidazione assegnata al momento della cessazione dell’attività.
Perché l’Amministrazione finanziaria (o qualsiasi creditore) possa rivalersi sul socio accomandante di una società estinta, deve dimostrare che:
Se tali condizioni non sono provate, l’azione diretta verso l’accomandante non può essere ammessa.
La Cassazione ha ribadito che:
Questo conferma un principio consolidato: senza svolgimento di attività gestoria o violazione delle norme societarie che comporti la perdita della limitazione, l’accomandante non si espone oltre il capitale sociale conferito.
Per i commercialisti e i consulenti che assistono società di persone — e in particolare SAS — è fondamentale:
La Cassazione, con l’ordinanza del 5 febbraio 2026, ha chiarito che il socio accomandante di una SAS estinta può essere chiamato a rispondere per debiti tributari o verso altri creditori solo fino alla misura della quota di liquidazione a lui attribuita. La responsabilità personale oltre tale limite non trova fondamento se non nei casi eccezionali previsti dal Codice Civile, e purché sia provato il presupposto dell’interesse ad agire del creditore.