Il rapporto tra regime forfettario e partecipazione in una Srl continua a generare dubbi, soprattutto quando la società è detenuta, in tutto o in parte, da familiari del contribuente forfettario. La questione diventa ancora più delicata quando il titolare della partita IVA in regime forfettario fattura alla Srl nella quale lui stesso, oppure un familiare, detiene una partecipazione. Un caso affrontato nell'ambito di Telefisco 2026 chiarisce alcuni aspetti importanti: la semplice presenza di una partecipazione in una Srl non determina automaticamente la perdita del regime forfettario. Occorre infatti verificare una serie di condizioni, tra cui il controllo diretto o indiretto della società, la riconducibilità dell'attività svolta dalla Srl a quella esercitata dal contribuente e il trattamento fiscale delle fatture emesse nei confronti della società.
La normativa sul regime forfettario prevede una specifica causa ostativa per i contribuenti che controllano, direttamente o indirettamente, una società a responsabilità limitata che svolge un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata dal contribuente. La finalità della disposizione è evitare che attraverso la contemporanea presenza di una partita IVA individuale e di una Srl collegata possano essere artificiosamente distribuiti ricavi e costi tra i due soggetti per beneficiare del trattamento fiscale più favorevole del forfettario. Non significa, però, che chi possiede una quota di una Srl debba necessariamente uscire dal regime. È infatti necessario analizzare concretamente la situazione.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che applica il regime forfettario e possiede una partecipazione dell'1% in una Srl. Il restante 99% della società è detenuto dal padre. Il contribuente e la Srl svolgono inoltre la stessa attività. La domanda posta è molto concreta: se il contribuente in regime forfettario emette fatture nei confronti della Srl, può continuare ad applicare il regime agevolato?
La risposta non è favorevole in presenza di tutte le condizioni previste dalla normativa.Il primo elemento da verificare è il controllo della società.
Per verificare l'esistenza del controllo occorre fare riferimento alle regole previste dall'articolo 2359 del Codice civile. Il controllo non deve necessariamente risultare esclusivamente dalla percentuale di quote posseduta personalmente dal contribuente. Possono infatti assumere rilevanza anche i voti riconducibili a familiari o persone interposte. Questo aspetto è particolarmente importante nei casi in cui una Srl sia formalmente intestata a più componenti della stessa famiglia. Nel caso analizzato, quindi, il fatto che il contribuente possieda solamente l'1% della società non è sufficiente, da solo, per escludere la possibilità che sussista una situazione di controllo indiretto. La partecipazione del padre, pari al 99%, può infatti assumere rilievo nell'analisi complessiva.
Questo è un punto fondamentale. Non è corretto affermare che:"Se mio padre possiede una Srl e io sono forfettario, perdo automaticamente il regime."
La situazione deve essere valutata considerando tutti gli elementi previsti dalla disciplina. La presenza di un familiare quale socio della Srl è un elemento da analizzare, ma non è sufficiente da sola a determinare l'esclusione. Occorre verificare anche la seconda condizione: la riconducibilità dell'attività.
Perché possa scattare la causa ostativa è necessario che l'attività economica esercitata dalla Srl sia riconducibile a quella svolta dal contribuente in regime forfettario. Anche in questo caso bisogna evitare semplificazioni. Il fatto che la Srl e il contribuente operino nello stesso settore non significa automaticamente che la causa ostativa sia presente. La stessa prassi dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la semplice appartenenza delle due attività alla medesima sezione della classificazione ATECO non determina automaticamente l'incompatibilità con il regime forfettario. Bisogna quindi analizzare concretamente le attività svolte, i rapporti economici e il collegamento esistente tra la partita IVA individuale e la società.
Ed è proprio questo uno degli aspetti più importanti del caso. La causa ostativa assume particolare rilevanza quando il contribuente forfettario cede beni o presta servizi alla Srl controllata e la società porta in deduzione dal proprio reddito i costi derivanti dalle fatture ricevute. In altre parole, bisogna osservare non soltanto il rapporto societario, ma anche il rapporto economico tra i due soggetti. Facciamo un esempio.
Mario possiede una partita IVA in regime forfettario. È titolare dell'1% di una Srl, mentre il padre possiede il restante 99%. Mario svolge con la propria partita IVA un'attività sostanzialmente riconducibile a quella esercitata dalla Srl. Durante l'anno Mario emette fatture per 30.000 euro nei confronti della società. La Srl registra tali fatture come costi e li deduce fiscalmente dal proprio reddito. In una situazione di questo tipo diventano particolarmente rilevanti le condizioni previste dalla disciplina del regime forfettario. Il problema non è quindi semplicemente che Mario possieda l'1% della Srl. Il problema nasce dall'insieme degli elementi:
Quando queste condizioni risultano presenti, la permanenza nel regime forfettario può essere compromessa.
Un'altra precisazione importante riguarda proprio la deduzione delle fatture. Secondo il chiarimento riportato nell'ambito del quesito, la conseguenza prevista dalla causa ostativa non si determina nello stesso modo qualora la Srl non porti in deduzione dal proprio reddito i componenti negativi derivanti dalle fatture ricevute dal contribuente forfettario. Questo elemento dimostra quanto sia importante non fermarsi alla semplice verifica della partecipazione societaria. La valutazione deve essere effettuata considerando il comportamento concreto dei soggetti coinvolti e i rapporti economici intercorrenti tra la partita IVA e la Srl.
Per chi si trova in una situazione familiare di questo tipo, è opportuno effettuare una verifica prima di emettere fatture nei confronti della Srl.In particolare, occorre analizzare:
| Elemento | Cosa verificare |
|---|---|
| Partecipazione | Quale quota possiede il contribuente nella Srl |
| Partecipazioni familiari | Quali quote sono detenute dai familiari |
| Controllo | Se può configurarsi un controllo diretto o indiretto |
| Attività | Se l'attività della Srl è riconducibile a quella del contribuente |
| Fatturazione | Se il forfettario fattura beni o servizi alla società |
| Deduzione | Se la Srl deduce fiscalmente i costi delle fatture |
| Rapporti economici | Se esiste una sostanziale sovrapposizione tra le due attività |
Questa analisi consente di distinguere una semplice partecipazione societaria da una situazione che potrebbe integrare la causa ostativa.
Un errore frequente consiste nel verificare esclusivamente il codice ATECO. La questione è più complessa. Due soggetti possono avere codici o attività appartenenti allo stesso settore senza che ciò significhi automaticamente che esista una situazione incompatibile con il regime forfettario. Al contrario, possono essere presenti elementi di collegamento economico e operativo che rendono necessario un approfondimento. Per questo motivo, soprattutto nei rapporti tra Srl familiari e partite IVA forfettarie, è opportuno esaminare l'attività effettivamente svolta e non soltanto quella formalmente indicata nei documenti societari.
Quando vengono integrate le condizioni previste dalla causa ostativa, il contribuente deve prestare particolare attenzione alle conseguenze sulla permanenza nel regime agevolato. La disciplina prevede infatti che la verifica delle cause di esclusione venga effettuata considerando il periodo d'imposta interessato e le condizioni concretamente esistenti. Diventa quindi importante non aspettare la fine dell'anno per effettuare le verifiche. Una situazione societaria o un rapporto di fatturazione che cambia nel corso dell'anno dovrebbe essere analizzato tempestivamente per evitare di scoprire successivamente che il contribuente non aveva più i requisiti per applicare il forfettario.
Il tema assume ulteriore interesse alla luce della riorganizzazione normativa prevista con decorrenza dal 1° gennaio 2027. L'articolo richiama infatti il passaggio della disciplina nella nuova disposizione prevista dall'articolo 233 del D.Lgs. 117/2026, mantenendo il riferimento alla causa di esclusione relativa al controllo di Srl con attività riconducibile a quella del contribuente. Per questo motivo, chi possiede una partita IVA in regime forfettario e contemporaneamente è coinvolto in una Srl dovrebbe verificare la propria posizione anche in vista del nuovo periodo d'imposta.
Il caso della Srl del familiare e della partita IVA in regime forfettario dimostra che la materia non può essere affrontata con regole troppo semplici. Possedere una quota di una Srl non significa automaticamente perdere il regime forfettario. Allo stesso modo, il fatto che la società sia intestata in larga parte a un familiare non significa automaticamente che il contribuente possa continuare ad applicare il regime agevolato senza ulteriori verifiche. Gli elementi da considerare sono diversi: controllo diretto o indiretto, riconducibilità delle attività, rapporti di fatturazione e deduzione dei costi da parte della società. Particolare attenzione deve essere prestata quando il contribuente forfettario fattura direttamente alla Srl e quest'ultima utilizza le fatture come costi fiscalmente deducibili. In questi casi è quindi fondamentale effettuare una valutazione complessiva della struttura societaria e dei rapporti economici prima di procedere con la fatturazione. La corretta gestione della causa ostativa è importante non soltanto per stabilire se sia possibile applicare la flat tax, ma anche per evitare successive conseguenze fiscali derivanti dall'errata applicazione del regime.