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10 Jul
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Il rapporto tra regime forfettariopartecipazione in una SRL rappresenta uno degli aspetti più delicati della fiscalità italiana. Molti imprenditori e professionisti desiderano infatti mantenere la Partita IVA in regime agevolato pur partecipando a una società di capitali, ma la normativa prevede specifiche condizioni che devono essere attentamente verificate. In questo approfondimento analizziamo quando è possibile essere contemporaneamente socio di una SRL e contribuente in regime forfettario, quali sono le cause di esclusione e quali accorgimenti adottare per evitare contestazioni.

La normativa di riferimento

Il regime forfettario è disciplinato dalla Legge n. 190/2014 e successive modifiche. Tra le cause ostative previste dalla normativa rientra anche la partecipazione in determinate società. È importante precisare che non tutte le quote di SRL impediscono l'accesso o la permanenza nel regime forfettario. La semplice partecipazione al capitale sociale, infatti, non costituisce automaticamente una causa di esclusione. L'incompatibilità si verifica solo quando ricorrono specifiche condizioni.

Quando il socio di SRL può mantenere il regime forfettario

La permanenza nel regime forfettario è generalmente consentita quando il contribuente:

  • possiede una partecipazione di minoranza senza esercitare il controllo della società;
  • non esercita un'influenza dominante sulla SRL;
  • non svolge, tramite la società, un'attività economica riconducibile a quella esercitata con la propria Partita IVA.

In queste situazioni la normativa non prevede alcuna automatica esclusione dal regime agevolato.

Le condizioni che determinano l'incompatibilità

La causa ostativa si realizza quando sono presenti contemporaneamente due elementi:

  1. Controllo diretto o indiretto della SRL;
  2. Attività economica della società riconducibile a quella svolta dal professionista o imprenditore individuale.

L'assenza anche di uno solo di questi requisiti consente, in linea generale, di mantenere il regime forfettario.

Cosa si intende per controllo della società

Il concetto di controllo non coincide esclusivamente con il possesso della maggioranza delle quote. Può configurarsi infatti:

  • attraverso la maggioranza dei diritti di voto;
  • mediante un'influenza dominante sull'assemblea;
  • tramite accordi contrattuali che attribuiscono un potere decisionale prevalente;
  • considerando anche le partecipazioni detenute dai familiari nei casi previsti dalla normativa.

Di conseguenza, anche quote inferiori al 50% possono, in determinate circostanze, integrare una situazione di controllo.

Attività riconducibili: quando nasce il problema

Il secondo requisito riguarda la natura dell'attività esercitata. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre valutare l'attività realmente svolta e non esclusivamente il codice ATECO attribuito. Se la SRL e il titolare della Partita IVA operano nello stesso settore economico o svolgono attività strettamente collegate, la causa ostativa può trovare applicazione. Diversamente, se le due attività appartengono a comparti differenti e risultano economicamente autonome, la compatibilità può essere mantenuta.

Il ruolo dell'amministratore di SRL

Essere amministratore della società non determina automaticamente la perdita del regime forfettario. Occorre però valutare attentamente:

  • la presenza del controllo societario;
  • la riconducibilità delle attività;
  • i compensi percepiti come amministratore;
  • gli eventuali rapporti economici tra il professionista e la società.

In particolare, quando il professionista fattura prevalentemente alla propria SRL oppure riceve compensi che possono creare situazioni assimilabili al rapporto con un datore di lavoro, la posizione deve essere analizzata con particolare attenzione.

Quando si verifica la causa di esclusione

A differenza di altre condizioni previste per il regime forfettario, la verifica relativa alla partecipazione in SRL viene effettuata durante l'anno di applicazione del regime. Se nel corso dell'anno si realizza la causa ostativa, la fuoriuscita dal regime avrà effetto dall'anno successivo, salvo diverse disposizioni normative.

Alcuni esempi pratici

Caso 1 – Compatibilità

Un consulente informatico possiede il 20% di una SRL operante nel settore immobiliare senza esercitare alcun controllo. In questo caso il regime forfettario può essere mantenuto.

Caso 2 – Incompatibilità

Un commercialista detiene il controllo di una SRL che offre servizi di consulenza contabile analoghi a quelli svolti con la propria Partita IVA. Poiché sono presenti sia il controllo sia la riconducibilità dell'attività, il regime forfettario non risulta compatibile.

Caso 3 – Partecipazione di minoranza

Un professionista possiede una quota del 15% di una SRL che opera nello stesso settore ma non esercita alcun controllo. La sola partecipazione minoritaria non determina, di per sé, la decadenza dal regime agevolato.

Le verifiche da effettuare

Prima di aprire una SRL o acquisire quote societarie è opportuno verificare:

  • la percentuale di partecipazione;
  • l'eventuale controllo diretto o indiretto;
  • l'attività effettivamente esercitata dalla società;
  • i rapporti commerciali tra il professionista e la SRL;
  • l'eventuale carica di amministratore;
  • le conseguenze fiscali nel medio e lungo periodo.

Una pianificazione preventiva consente spesso di evitare situazioni che potrebbero comportare la perdita del regime agevolato.

Conclusioni

Essere socio di una SRL non comporta automaticamente l'esclusione dal regime forfettario. La normativa richiede una valutazione complessiva della posizione del contribuente, considerando il controllo societario, la tipologia di attività svolta e i rapporti economici tra la persona fisica e la società. Per questo motivo è consigliabile effettuare un'analisi preventiva prima di costituire una SRL o acquisire partecipazioni societarie, così da verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge ed evitare future contestazioni fiscali.

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