Una recente decisione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma – sentenza n. 15671 – introduce un principio che potrebbe incidere profondamente sull’istituto della rateizzazione dei debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il punto centrale riguarda la possibilità di evitare o superare la decadenza dal piano rateale quando l’inadempimento non dipende dal contribuente, ma è conseguenza di un evento imprevedibile e inevitabile: la forza maggiore.
Si tratta di un precedente rilevante per tutti i contribuenti che, pur avendo ottenuto un piano di pagamento, si sono trovati nell’impossibilità oggettiva di rispettarlo a causa di eventi straordinari e documentabili.
La disciplina attuale, aggiornata a seguito delle modifiche operative dal 16 luglio 2022, prevede che:
Un sistema rigido, nato per contrastare ritardi cronici o comportamenti poco collaborativi, ma che spesso non tiene conto delle condizioni reali del contribuente.
Negli anni l’automatismo decadenziale è stato più volte contestato per la sua scarsa elasticità.
La sentenza romana affronta proprio questo nodo: la norma va applicata, ma non in modo cieco, quando esistono circostanze straordinarie che rendono impossibile adempiere.La domanda che la Corte pone è decisiva:
È legittimo applicare la decadenza anche quando il mancato pagamento dipende da una causa di forza maggiore provata e documentata?
La risposta, per la Corte, è chiaramente no.
Il contribuente interessato aveva omesso il pagamento di otto rate a causa di una grave patologia oncologica, con interventi chirurgici, ricoveri e chemioterapie regolarmente attestati.
Malgrado ciò, l’ADER ha dichiarato la decadenza dal piano senza alcuna valutazione del contesto clinico.
Non può decadere dalla rateazione chi dimostra che l’inadempimento deriva da una causa di forza maggiore, non imputabile alla propria volontà.
Un pronunciamento che introduce un elemento umano nel sistema di riscossione e richiama il rispetto dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buona amministrazione.
Non solo viene riconosciuta la non imputabilità del mancato pagamento: la Corte ha anche rilevato l’illegittimità dell’intimazione, priva di motivazione e senza indicazione della presunta decadenza.
Un atto amministrativo, ricordano i giudici, deve essere motivato ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 7 dello Statuto del Contribuente.
Interpretazione ragionevole del DPR 602/1973
L'aspetto più innovativo è l’interpretazione evolutiva fornita dalla Corte:
Questo orientamento introduce una valvola di equilibrio nel sistema e può aprire nuove prospettive difensive per contribuenti e professionisti.
La decisione non si limita all’annullamento dell’intimazione: la Corte dispone il ripristino della rateizzazione originaria, con:✔ rimodulazione delle rate scadute
✔ sospensione delle azioni esecutive
✔ mantenimento del beneficio della dilazione
Un risultato concreto, che può cambiare la sorte di molti piani già decaduti.
Questa sentenza crea un precedente che potrà essere utilizzato nei contenziosi in materia di rateazione e anche negli istituti definitori come:
Anche qui il principio potrebbe tornare decisivo: la forza maggiore può rappresentare un limite alla caducazione automatica del beneficio.
La sentenza n. 15671 offre una base solida per:🔹 impugnare provvedimenti di decadenza
chiedere il ripristino della rateazione
sospendere attività esecutive in presenza di forza maggiore
far valere il principio di ragionevolezza nell’applicazione dell'art. 19 DPR 602/1973
Chi opera nel contenzioso tributario potrà utilizzare questo orientamento giurisprudenziale per rafforzare le proprie difese e tutelare contribuenti colpiti da situazioni eccezionali e non imputabili