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28 Jul
28Jul

Il Quadro RS del modello Redditi Persone Fisiche è quello in cui si manifesta maggiormente una apparente contraddizione.
I righi da RS371 a RS381 sono stati introdotti per raccogliere dati specifici dai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, con l'obiettivo dichiarato di monitorare l'attività e prevenire fenomeni elusivi, ma di fatto aggiunge nuovi oneri informativi. La base normativa per gli obblighi informativi nel Quadro RS per i contribuenti in regime forfettario si trova nell'articolo 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), con le successive modifiche e integrazioni (es. Legge di Stabilità 2016). 
In particolare, il comma 73 di tale articolo ha demandato a provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'individuazione di specifici obblighi informativi. Questi obblighi sono poi dettagliati annualmente nelle istruzioni alla compilazione del modello Redditi PF e chiariti da diverse circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate.

 È fondamentale consultare le istruzioni relative all'anno d'imposta di riferimento, in quanto i righi e le informazioni richieste possono subire variazioni.


Righi da RS371 a RS373: dati dei percipienti redditi senza ritenuta

Questi righi sono dedicati ai contribuenti che, in qualità di sostituti d'imposta (pur essendo in regime forfettario e, di norma, non operando ritenute), hanno corrisposto redditi a professionisti o altri soggetti, per i quali non è stata operata la ritenuta alla fonte.

RS371, colonna 1: Codice fiscale del percipiente.

RS371, colonna 2: Ammontare del reddito corrisposto.

Quale importo indicare? Solo l'imponibile o il totale fattura? Le istruzioni specificano di indicare l'ammontare dei redditi corrisposti. Questo spesso si traduce nell'imponibile, a meno di specificazioni diverse.

Righi da RS375 a RS378: Informazioni specifiche per le attività d'impresa.

Questi righi sono rivolti alle ditte individuali che esercitano attività d'impresa.

RS375: Numero complessivo di mezzi di trasporto/veicoli posseduti o detenuti per l'attività.

RS376: Costo complessivo per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci.

RS377: costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties).

RS378: Ammontare complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di carburante per autotrazione.

Dubbi comuni: la distinzione tra merci, servizi e altre spese non sempre è netta, e la raccolta di questi dati "aggregati" può risultare laboriosa per chi non tiene una contabilità analitica.
Rigo RS381: consumi per i liberi professionisti.
Questo rigo è riservato esclusivamente ai liberi professionisti.

RS381: Ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno per:

  • Servizi telefonici
  • Servizi idrici
  • Energia elettrica
  • Carburanti, lubrificanti e forza motrice.

In che misura vanno indicati i costi promiscui nel Quadro RS per i forfettari?

Per i forfettari, i costi promiscui, ovvero quelle spese che vengono utilizzate sia per l'attività professionale/d'impresa che per scopi personali o familiari, vanno indicati nel Quadro RS nella misura del 50%. Questa indicazione deriva da chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e da interpretazioni condivise dalla prassi. L'obiettivo è fornire un dato che, pur non essendo legato a una deducibilità analitica (che non esiste nel regime forfettario), consenta all'Agenzia di avere un'idea più precisa della struttura dei costi del contribuente.Gli importi vanno indicati inclusi IVA? Sì, gli importi dei costi vanno indicati nel Quadro RS al lordo dell'IVA.

Per i forfettari, l'IVA sugli acquisti e sulle spese è un costo indeducibile, poiché non hanno diritto alla detrazione dell'IVA. Di conseguenza, l'IVA rappresenta un onere a tutti gli effetti e deve essere inclusa nell'importo totale del costo da riportare nel Quadro RS. Devono obbligatoriamente essere documentati da fattura? Sì, le spese da indicare nel Quadro RS devono obbligatoriamente essere documentate da fattura.

Questo è un punto cruciale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nel Quadro RS vanno inserite solo le spese documentate da fattura. Ciò significa che: scontrini fiscali o ricevute non fiscali non sono sufficienti per la compilazione del Quadro RS. Se un costo non è documentato da fattura intestata al contribuente forfettario, anche se è stato sostenuto e riferibile all'attività, non va indicato nel Quadro RS.

Questa richiesta di documentazione tramite fattura serve all'Agenzia delle Entrate per effettuare controlli incrociati e verificare la veridicità dei dati dichiarati, soprattutto con l'avvento della fatturazione elettronica.


L'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge di stabilità 2015 ha introdotto il regime forfettario e in particolare il comma 73 che istituisce gli obblighi informativi specifici per i forfettari. L'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti e interpretazioni attraverso circolari e risoluzioni, che sono essenziali per comprendere le modalità di compilazione del Quadro RS. Tra le più rilevanti, si segnalano:Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016: questa è una delle circolari più importanti sul regime forfettario. Al paragrafo 4.2.3 ("Obblighi informativi"), sono stati forniti i primi e fondamentali chiarimenti in merito alla compilazione del Quadro RS.Circolare n. 30/E del 30 maggio 2016: ha fornito ulteriori chiarimenti sul regime forfettario, confermando e, in alcuni casi, approfondendo le indicazioni della Circolare 10/E, anche in relazione agli obblighi informativi del Quadro RS.

Provvedimenti di "compliance" dell'Agenzia delle Entrate: di recente, l'Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare lettere di compliance ai contribuenti forfettari che non hanno compilato (o hanno compilato in modo incompleto) il Quadro RS. Questi provvedimenti, pur non essendo direttamente normativi in senso stretto, richiamano e confermano l'obbligatorietà della compilazione e le modalità previste dalle istruzioni e dalle circolari precedenti. Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 325550 del 19 settembre 2023, relativo alle comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei forfettari che hanno omesso la compilazione del Quadro RS per il periodo d'imposta 2021, ribadisce le regole di compilazione e le conseguenze dell'omissione. In sintesi, per una corretta compilazione del Quadro RS per i forfettari, è fondamentale conservare una documentazione idonea (fatture, ricevute) che attestino l'inerenza della spesa all'attività, nonché l'effettivo sostenimento della stessa.

Il vero paradosso risiede nel fatto che un regime nato per essere "semplificato" richieda comunque una raccolta dettagliata di dati che, per la loro natura, possono essere onerosi da tracciare per chi non ha obblighi di contabilità ordinaria o semplificata "tradizionale".

Il motivo di questa "complessità nascosta" include la mancanza di una contabilità analitica, questo significa che, pur non dovendo registrare ogni singola operazione, si deve comunque tenere traccia di specifici tipi di spesa per la compilazione dei righi del quadro RS, dati che non influiscono direttamente sul calcolo del reddito imponibile del forfettario (che è determinato applicando una percentuale di redditività ai ricavi) ma che servono principalmente a fini statistici, di monitoraggio e di controllo dell'Agenzia delle Entrate, ma rappresentano comunque un onere per il contribuente. Sanzioni per l'omessa o errata compilazione: va ricordato che, sebbene l'omessa compilazione del quadro RS non precluda l'accesso al regime forfettario, essa è comunque sanzionabile, il che aggiunge una pressione ulteriore sul contribuente e sul professionista che lo assiste!


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- Corso contabilità base;

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FONTE: Fisco e tasse


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