La disciplina IMU relativa alle pertinenze dell’abitazione principale continua a generare dubbi tra i contribuenti, soprattutto nei casi di trasferimento della residenza o di possesso di più immobili nello stesso Comune.
Uno dei quesiti più frequenti riguarda la possibilità di considerare un garage o un posto auto come pertinenza della nuova abitazione principale, anche quando questo non sia fisicamente incorporato nell’edificio o si trovi a una certa distanza.
Ai fini dell’IMU, il concetto di pertinenza dell’abitazione principale è disciplinato in modo specifico e più restrittivo rispetto alla nozione civilistica prevista dall’art. 817 del Codice Civile.
La normativa riconosce come pertinenze esclusivamente le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
L’agevolazione IMU è riconosciuta nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria catastale, anche se accatastata unitamente all’abitazione.
Per beneficiare dell’esenzione o del trattamento agevolato, non è sufficiente che il bene appartenga a una delle categorie catastali ammesse.
La pertinenza deve essere destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento dell’abitazione principale, instaurando un rapporto funzionale stabile con l’immobile abitativo.
Questo significa che il semplice utilizzo occasionale o la mera vicinanza geografica non costituiscono, di per sé, elementi sufficienti.
Un caso frequente riguarda il contribuente che acquista una seconda abitazione nello stesso Comune, vi trasferisce la residenza e la rende nuova abitazione principale, mantenendo però un garage originariamente collegato al precedente immobile.
In situazioni di questo tipo occorre verificare con attenzione:
La distanza fisica non rappresenta automaticamente un ostacolo assoluto: la giurisprudenza e la prassi fiscale hanno chiarito che ciò che assume rilievo è soprattutto il vincolo funzionale e durevole tra bene accessorio e abitazione principale. Tuttavia, quanto maggiore è la distanza o quanto meno evidente è il collegamento con l’immobile principale, tanto più aumenta il rischio di contestazioni da parte dell’ente impositore.
Un ulteriore aspetto da non sottovalutare riguarda il limite numerico previsto dalla normativa.
Per le autorimesse e i box classificati in categoria C/6, l’agevolazione IMU può riguardare una sola unità pertinenziale riferita all’abitazione principale. Eventuali ulteriori box o posti auto della stessa categoria sono assoggettati a imposizione ordinaria, indipendentemente dal loro utilizzo.
Poiché l’applicazione concreta della disciplina può dipendere anche dall’interpretazione dell’ufficio tributi locale e dalla documentazione disponibile, nei casi meno lineari è consigliabile procedere con una verifica preventiva.
La presenza di un uso effettivo del garage al servizio dell’abitazione principale, adeguatamente documentato e coerente con la situazione catastale e dichiarativa, può risultare determinante per sostenere la natura pertinenziale del bene ed evitare future contestazioni.