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22 Jan
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La Legge n. 199 del 2025 segna un punto di svolta nei rapporti economici tra liberi professionisti e Pubblica Amministrazione, introducendo un sistema di riscossione diretta dei debiti fiscali e contributivi in sede di pagamento dei compensi professionali.

L’intervento legislativo si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della tutela del credito erariale, già avviato negli ultimi anni attraverso strumenti di compliance preventiva, interconnessione delle banche dati fiscali e semplificazione delle procedure di recupero coattivo. Tuttavia, con la riforma in commento, il legislatore compie un ulteriore passo, attribuendo alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo attivo nella fase esecutiva della riscossione.

A decorrere dal 15 giugno 2026, le PA non saranno più meri soggetti erogatori di compensi, ma diventeranno agenti funzionali della riscossione, con l’obbligo di trattenere e riversare direttamente all’Erario le somme dovute dai professionisti in presenza di debiti fiscali o contributivi iscritti a ruolo.

Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina, il pagamento dei compensi professionali da parte della Pubblica Amministrazione era subordinato principalmente alla verifica della regolarità fiscale, effettuata mediante richiesta del DURC fiscale o consultazione delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.In presenza di debiti erariali superiori alle soglie di legge, la PA era tenuta a sospendere il pagamento e a segnalare la posizione all’Agente della riscossione, che poteva eventualmente attivare una procedura di pignoramento presso terzi, con i relativi oneri procedurali e tempi dilatati.

La Legge n. 199/2025 supera radicalmente questo schema, eliminando la fase intermedia e consentendo alla Pubblica Amministrazione di:

  • accertare l’esistenza di debiti fiscali o contributivi;
  • trattenere automaticamente le somme dovute;
  • versarle direttamente all’Erario, senza necessità di titolo esecutivo né di pignoramento.

La nuova disciplina si applica a tutti i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, a prescindere dalla forma giuridica dell’attività svolta. Rientrano, a titolo esemplificativo:

  • professionisti iscritti ad albi (commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro);
  • professionisti non ordinistici;
  • lavoratori autonomi occasionali, laddove il compenso sia soggetto a fatturazione;
  • consulenti, collaboratori e incaricati esterni della PA.

Sotto il profilo oggettivo, la trattenuta può colpire qualsiasi tipologia di compenso professionale, inclusi:

  • parcelle per incarichi professionali;
  • compensi per consulenze;
  • rimborsi spese imponibili;
  • acconti e saldi;
  • compensi liquidati a seguito di sentenza o accordo transattivo.

La norma fa riferimento a debiti fiscali e contributivi, con un perimetro particolarmente ampio.

Rientrano nel meccanismo di trattenuta:

  • imposte dirette (IRPEF, addizionali);
  • imposte indirette (IVA);
  • imposte sostitutive;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • sanzioni amministrative tributarie;
  • interessi di mora;
  • carichi affidati all’Agente della riscossione.

Elemento di particolare rilevanza è l’eliminazione di qualsiasi soglia minima di importo: anche debiti di entità modesta possono legittimare la trattenuta del compenso professionale.

Dal punto di vista procedurale, il nuovo sistema si fonda sull’integrazione telematica tra le PA e le banche dati dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.In sede di liquidazione del compenso, la Pubblica Amministrazione:

  1. verifica la posizione fiscale del professionista;
  2. accerta l’esistenza di debiti scaduti;
  3. determina l’importo da trattenere, nei limiti del compenso dovuto;
  4. versa le somme trattenute direttamente all’Erario;
  5. liquida al professionista l’eventuale differenza residua.

Il pagamento avviene, quindi, al netto dei debiti fiscali, con effetto immediato e automatico.

Differenze rispetto al pignoramento presso terzi

Il nuovo istituto si distingue nettamente dal pignoramento presso terzi, sotto molteplici profili:

  • assenza di intervento dell’autorità giudiziaria;
  • mancanza di notifica di un atto di pignoramento;
  • immediatezza dell’effetto satisfattivo;
  • automatismo della procedura;
  • inesistenza di limiti di impignorabilità, tipici invece del pignoramento.

La Pubblica Amministrazione agisce, di fatto, come soggetto esecutore, anticipando l’effetto della riscossione coattiva senza le garanzie procedurali tradizionalmente previste per il debitore.

Impatto sulla liquidità dei professionisti

L’effetto più immediato della riforma riguarda la liquidità finanziaria dei professionisti che lavorano con la PA.La trattenuta diretta può determinare:

  • azzeramento del compenso;
  • riduzione significativa dei flussi di cassa;
  • difficoltà nel sostenimento dei costi fissi;
  • effetti a catena su IVA, contributi e imposte future.

Il rischio è particolarmente elevato per i professionisti che:

  • operano prevalentemente con committenti pubblici;
  • presentano situazioni debitorie stratificate;
  • utilizzano il compenso pubblico per finanziare la propria attività.


Uno degli aspetti più controversi della riforma riguarda il ridimensionamento delle garanzie difensive del lavoratore autonomo.In particolare:

  • non è prevista una preventiva comunicazione di avvio della trattenuta;
  • il professionista non può opporsi prima dell’esecuzione;
  • eventuali contestazioni avvengono ex post;
  • il pagamento è effettuato anche in presenza di contenzioso pendente, salvo sospensione espressa.

Ciò solleva interrogativi in merito alla compatibilità del sistema con i principi di:

  • capacità contributiva;
  • proporzionalità;
  • tutela del diritto di difesa;
  • continuità dell’attività professionale.

Coordinamento con rateazioni e definizioni agevolate

La legge chiarisce che la trattenuta non si applica ai debiti oggetto di:

  • rateazione regolarmente in corso;
  • sospensione giudiziale;
  • definizione agevolata perfezionata.

Tuttavia, eventuali decadenze dai piani di rateazione comportano l’immediata riattivazione del meccanismo di trattenuta, anche in corso di rapporto contrattuale con la PA.Diventa quindi essenziale, per il professionista, monitorare costantemente la propria posizione fiscale, evitando anche brevi inadempimenti.


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