Dal 1° novembre 2026 gli acquisti online di prodotti provenienti da Paesi extra UE saranno interessati da una nuova tassa europea di 2 euro per articolo doganale. Il contributo, denominato Union Handling Fee (UHF), si aggiunge al dazio doganale temporaneo di 3 euro già applicato dal 1° luglio alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro. La novità riguarda le merci acquistate a distanza da venditori situati al di fuori dell'Unione europea e importate nel territorio comunitario. L'obiettivo è contribuire alla copertura dei costi sostenuti dalle autorità doganali per la gestione delle spedizioni, sempre più numerose a causa della crescita dell'e-commerce internazionale. Nel frattempo, per l'Italia è previsto anche un contributo nazionale di 2 euro per le spedizioni extra UE di valore non superiore a 150 euro. La sua applicazione è stata rinviata al 1° dicembre 2026. Occorre quindi distinguere le diverse misure per comprendere quali costi potranno incidere sul prezzo finale degli acquisti online.
La nuova tassa europea di gestione doganale è stata introdotta nell'ambito della riforma del sistema doganale dell'Unione europea. Il riferimento è l'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108, relativo al nuovo Codice doganale dell'Unione. L'importo del contributo è stato fissato in 2 euro per articolo doganale e la sua applicazione è prevista dal 1° novembre 2026.La misura nasce dall'esigenza di sostenere i costi amministrativi e operativi connessi alle importazioni. Le autorità doganali devono infatti esaminare le informazioni dichiarate, effettuare analisi dei rischi e svolgere controlli documentali e fisici quando necessario. L'incremento delle spedizioni di piccolo valore ha reso queste attività sempre più impegnative, soprattutto per i prodotti acquistati attraverso le piattaforme di commercio elettronico. Il contributo non è limitato ai prodotti di valore inferiore a 150 euro: la tassa europea di gestione interessa le vendite a distanza di beni importati anche quando il valore della spedizione supera tale soglia, secondo le condizioni previste dalla disciplina applicabile.
La misura interessa le vendite a distanza di beni importati da Paesi extra UE. Tra gli acquisti potenzialmente coinvolti rientrano quelli effettuati attraverso piattaforme online come Temu, Shein e AliExpress, oltre agli altri operatori che commercializzano prodotti spediti da Paesi terzi. Il prelievo è destinato agli operatori coinvolti nella vendita e nell'importazione, secondo le regole doganali applicabili, e non costituisce necessariamente un pagamento che il consumatore deve effettuare direttamente alla dogana. In concreto, il costo potrà essere trasferito sul prezzo dei prodotti o sulle spese addebitate al cliente. L'impatto effettivo dipenderà dalle modalità con cui venditori, piattaforme e operatori logistici gestiranno il nuovo onere. La tassa europea, inoltre, non va confusa con l'IVA sulle importazioni, che segue regole autonome e continua ad applicarsi secondo la normativa vigente.
Uno degli aspetti più importanti riguarda il criterio di calcolo. Il contributo europeo non si determina necessariamente applicando 2 euro a ogni pacco fisico, ma considerando gli articoli doganali individuati secondo la classificazione delle merci e le regole della dichiarazione doganale. Di conseguenza, un singolo ordine contenente prodotti appartenenti a categorie merceologiche differenti può generare più importi. Per esempio, ipotizzando una spedizione contenente due voci doganali distinte, il contributo europeo sarebbe pari a 4 euro. La stessa logica deve essere considerata per il dazio temporaneo di 3 euro, applicabile alle spedizioni di valore non superiore a 150 euro che rientrano nel relativo ambito normativo. Per comprendere meglio il meccanismo, si consideri il seguente esempio:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Valore dell'ordine online | 100 euro |
| Numero di voci doganali considerate | 2 |
| Dazio temporaneo UE | 6 euro |
| Tassa europea di gestione | 4 euro |
| Totale dei due prelievi | 10 euro |
L'esempio è puramente illustrativo e presuppone che entrambe le voci siano soggette ai due contributi. L'importo effettivo dipende dalla classificazione doganale, dalle caratteristiche della spedizione e dalle condizioni previste dalla normativa.
La nuova tassa europea si aggiunge al dazio temporaneo di 3 euro entrato in vigore il 1° luglio 2026.La misura deriva dal regolamento (UE) 2026/382, che ha eliminato la precedente franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Il dazio forfettario di 3 euro è previsto, alle condizioni stabilite dalla disciplina, fino al 1° luglio 2028. Successivamente, il sistema sarà destinato a evolversi verso l'applicazione dei dazi ordinari, in funzione della tipologia di merce. La finalità è ridurre il vantaggio competitivo derivante dal precedente trattamento doganale dei piccoli pacchi e assicurare una maggiore uniformità tra le merci importate e quelle commercializzate nel mercato europeo. Per i consumatori, il risultato può essere un aumento del costo complessivo degli acquisti provenienti da Paesi extra UE, soprattutto quando un ordine comprende più voci doganali.
Oltre alle misure europee, bisogna considerare il contributo amministrativo italiano introdotto dalla legge di Bilancio 2026.La disciplina nazionale prevede un importo di 2 euro per ciascuna spedizione proveniente da Paesi extra UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro. L'applicazione del contributo era stata inizialmente programmata per una data precedente, ma è stata successivamente rinviata al 1° dicembre 2026.La decorrenza italiana è quindi distinta da quella europea: la tassa UE di gestione è prevista dal 1° novembre, mentre il contributo nazionale partirà dal 1° dicembre. È importante non confondere i due prelievi. Il contributo europeo viene calcolato per articolo doganale, mentre quello italiano è riferito alla spedizione. Resta inoltre fondamentale verificare il trattamento applicabile in caso di possibile cumulo tra le misure, tenendo conto delle disposizioni europee e degli eventuali chiarimenti ufficiali. Non è corretto sommare automaticamente tutti gli importi senza verificare le condizioni effettive della singola operazione.
| Caratteristica | Dazio UE | Tassa UE di gestione | Contributo italiano |
|---|---|---|---|
| Importo | 3 euro | 2 euro | 2 euro |
| Decorrenza | 1° luglio 2026 | 1° novembre 2026 | 1° dicembre 2026 |
| Criterio di calcolo | Per articolo doganale | Per articolo doganale | Per spedizione |
| Soglia di valore | Fino a 150 euro | Nessuna soglia generale di 150 euro | Fino a 150 euro |
| Ambito | Unione europea | Unione europea | Italia |
| Durata | Temporanea, fino al 1° luglio 2028 | Prevista nell'ambito della nuova disciplina europea | Secondo la normativa nazionale |
Le nuove regole possono incidere sia sui consumatori sia sulle imprese che acquistano merci da fornitori extra UE. Per i privati, l'effetto più evidente potrebbe essere l'aumento del prezzo finale di alcuni acquisti online, soprattutto quando si tratta di prodotti economici per i quali anche pochi euro di oneri aggiuntivi rappresentano una percentuale significativa del valore dell'ordine. Per le imprese, invece, diventa ancora più importante valutare il costo complessivo dell'approvvigionamento, includendo trasporto, dazi, contributi doganali e IVA, ove dovuta. Anche le piattaforme di e-commerce e gli operatori logistici dovranno adeguare le procedure di dichiarazione e gestione delle importazioni alle nuove disposizioni. Dal 1° novembre 2026 sono inoltre previsti specifici obblighi relativi agli identificativi dei prodotti (Product Identifiers, PID), destinati a migliorare la tracciabilità delle merci importate e l'efficacia dei controlli doganali.
Dal 1° novembre 2026 la nuova tassa europea di 2 euro per articolo doganale si affianca al dazio temporaneo di 3 euro previsto per determinate spedizioni fino a 150 euro. In Italia, dal 1° dicembre, è inoltre prevista l'applicazione del contributo nazionale di 2 euro per spedizione, nei limiti stabiliti dalla disciplina interna. Le tre misure hanno presupposti e criteri di calcolo differenti. Per valutare il costo effettivo di un acquisto online proveniente da un Paese extra UE sarà quindi necessario considerare il valore della merce, la classificazione doganale, il numero delle voci dichiarate e le regole applicabili alla spedizione. Per consumatori e imprese, conoscere queste differenze sarà essenziale per evitare stime errate dei costi e comprendere l'impatto della riforma doganale europea sul commercio elettronico internazionale.