La NASpI anticipata rappresenta uno strumento particolarmente interessante per i lavoratori che intendono avviare un’attività autonoma o imprenditoriale dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, l’accesso al beneficio richiede attenzione sia ai requisiti normativi sia alle successive incompatibilità che potrebbero determinare la restituzione, totale o parziale, delle somme percepite.
Negli ultimi anni, inoltre, la giurisprudenza e le circolari INPS hanno introdotto importanti chiarimenti sul tema della restituzione dell’anticipazione in caso di nuova occupazione subordinata.
L’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015 consente al lavoratore avente diritto alla NASpI di richiedere l’erogazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità residue dell’indennità di disoccupazione.
L’anticipazione può essere richiesta per:
L’INPS ha chiarito che il beneficio è riconoscibile anche ai professionisti iscritti a casse autonome, purché l’attività sia qualificabile come lavoro autonomo.
Per ottenere la NASpI anticipata occorre:
Nella pratica operativa, il lavoratore richiede inizialmente la NASpI ordinaria e successivamente, dopo l’apertura della partita IVA o l’avvio dell’attività, presenta istanza di liquidazione anticipata.
Molti professionisti utilizzano questo strumento come supporto finanziario iniziale per sostenere i costi di avvio dell’attività professionale.
L’aspetto più delicato riguarda l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato durante il periodo teorico di spettanza della NASpI.
La normativa prevede infatti che il beneficiario della NASpI anticipata che venga assunto come dipendente prima della scadenza teorica dell’indennità possa essere obbligato alla restituzione dell’importo ricevuto.
Per anni l’orientamento applicativo è stato particolarmente rigido, prevedendo la restituzione integrale dell’anticipazione anche in presenza di rapporti di lavoro subordinato brevi o marginali.
Nel 2024 e nel 2025 la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno però ridimensionato tale impostazione.
Secondo i più recenti orientamenti:
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha dichiarato illegittima la restituzione totale nei casi in cui l’interruzione dell’attività autonoma dipenda da cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore. Successivamente, la Cassazione (ordinanza n. 8422/2025) ha chiarito che, qualora il lavoratore continui realmente l’attività autonoma o imprenditoriale, la restituzione deve essere parametrata alla durata del rapporto di lavoro subordinato svolto.
Un tema frequentemente discusso riguarda il lavoratore che:
In questi casi è fondamentale verificare:
Le verifiche possono essere effettuate sia dall’INPS sia dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto quando la sequenza degli eventi appare costruita esclusivamente per ottenere il beneficio.
Un caso particolarmente attuale riguarda i professionisti sanitari che, dopo la laurea in medicina, intendono:
La compatibilità dipende dalla natura dei redditi percepiti e dalla qualificazione del rapporto con la scuola di specializzazione.
In linea generale, la borsa di specializzazione non costituisce automaticamente un rapporto di lavoro subordinato classico, ma è comunque opportuno effettuare una valutazione preventiva con un consulente del lavoro o un commercialista specializzato, considerando anche le più recenti interpretazioni INPS.
Chi intende richiedere la NASpI anticipata dovrebbe evitare:
Una pianificazione errata potrebbe infatti comportare: