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14 May
14May

La NASpI anticipata rappresenta uno strumento particolarmente interessante per i lavoratori che intendono avviare un’attività autonoma o imprenditoriale dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, l’accesso al beneficio richiede attenzione sia ai requisiti normativi sia alle successive incompatibilità che potrebbero determinare la restituzione, totale o parziale, delle somme percepite.

Negli ultimi anni, inoltre, la giurisprudenza e le circolari INPS hanno introdotto importanti chiarimenti sul tema della restituzione dell’anticipazione in caso di nuova occupazione subordinata.

Cos’è la NASpI anticipata

L’articolo 8 del D.Lgs. n. 22/2015 consente al lavoratore avente diritto alla NASpI di richiedere l’erogazione anticipata, in un’unica soluzione, delle mensilità residue dell’indennità di disoccupazione.

L’anticipazione può essere richiesta per:

  • avviare un’attività di lavoro autonomo;
  • aprire una partita IVA professionale;
  • costituire un’impresa individuale;
  • sottoscrivere quote di una cooperativa nella quale il socio presta attività lavorativa.

L’INPS ha chiarito che il beneficio è riconoscibile anche ai professionisti iscritti a casse autonome, purché l’attività sia qualificabile come lavoro autonomo.

Quando è possibile richiederla

Per ottenere la NASpI anticipata occorre:

  1. trovarsi in stato di disoccupazione involontaria;
  2. avere diritto alla NASpI ordinaria;
  3. avviare un’attività autonoma o imprenditoriale;
  4. presentare domanda entro i termini previsti dall’INPS.

Nella pratica operativa, il lavoratore richiede inizialmente la NASpI ordinaria e successivamente, dopo l’apertura della partita IVA o l’avvio dell’attività, presenta istanza di liquidazione anticipata.

Molti professionisti utilizzano questo strumento come supporto finanziario iniziale per sostenere i costi di avvio dell’attività professionale.

Attenzione alla rioccupazione subordinata

L’aspetto più delicato riguarda l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato durante il periodo teorico di spettanza della NASpI.

La normativa prevede infatti che il beneficiario della NASpI anticipata che venga assunto come dipendente prima della scadenza teorica dell’indennità possa essere obbligato alla restituzione dell’importo ricevuto.

Per anni l’orientamento applicativo è stato particolarmente rigido, prevedendo la restituzione integrale dell’anticipazione anche in presenza di rapporti di lavoro subordinato brevi o marginali.

Le novità della giurisprudenza

Nel 2024 e nel 2025 la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno però ridimensionato tale impostazione.

Secondo i più recenti orientamenti:

  • la restituzione integrale può risultare sproporzionata;
  • occorre valutare la concreta prosecuzione dell’attività autonoma;
  • in alcuni casi la restituzione può essere limitata al periodo effettivo di lavoro subordinato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 90/2024, ha dichiarato illegittima la restituzione totale nei casi in cui l’interruzione dell’attività autonoma dipenda da cause di forza maggiore non imputabili al lavoratore. Successivamente, la Cassazione (ordinanza n. 8422/2025) ha chiarito che, qualora il lavoratore continui realmente l’attività autonoma o imprenditoriale, la restituzione deve essere parametrata alla durata del rapporto di lavoro subordinato svolto.

Il caso del professionista che apre Partita IVA dopo un contratto breve

Un tema frequentemente discusso riguarda il lavoratore che:

  • si dimette o perde il lavoro;
  • ottiene un breve contratto subordinato;
  • apre successivamente la partita IVA;
  • avvia l’attività autonoma richiedendo la NASpI anticipata.

In questi casi è fondamentale verificare:

  • la genuinità del rapporto di lavoro subordinato;
  • la corretta maturazione del diritto alla NASpI;
  • la continuità dell’attività autonoma;
  • l’assenza di operazioni elusive o simulate.

Le verifiche possono essere effettuate sia dall’INPS sia dall’Agenzia delle Entrate, soprattutto quando la sequenza degli eventi appare costruita esclusivamente per ottenere il beneficio.

NASpI anticipata e specializzazione medica

Un caso particolarmente attuale riguarda i professionisti sanitari che, dopo la laurea in medicina, intendono:

  • aprire una partita IVA come libero professionista;
  • percepire contemporaneamente la borsa di specializzazione;
  • continuare attività professionale autonoma.

La compatibilità dipende dalla natura dei redditi percepiti e dalla qualificazione del rapporto con la scuola di specializzazione.

In linea generale, la borsa di specializzazione non costituisce automaticamente un rapporto di lavoro subordinato classico, ma è comunque opportuno effettuare una valutazione preventiva con un consulente del lavoro o un commercialista specializzato, considerando anche le più recenti interpretazioni INPS.

I principali rischi da evitare

Chi intende richiedere la NASpI anticipata dovrebbe evitare:

  • aperture di partita IVA meramente formali;
  • contratti subordinati fittizi o simulati;
  • cessazioni immediate dell’attività autonoma;
  • omissioni nelle comunicazioni obbligatorie all’INPS;
  • incompatibilità reddituali non dichiarate.

Una pianificazione errata potrebbe infatti comportare:

  • recupero delle somme;
  • sanzioni;
  • contestazioni contributive o fiscali.
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