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28 Apr
28Apr

La legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) introduce una nuova agevolazione contributiva a favore dei lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
La misura consiste nella riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale per trentasei mesi. 


Sono destinatari dell'agevolazione:

  • Titolari di imprese individuali e familiari, anche in regime forfettario;
  • Soci di società di persone o di capitali (ad esempio S.r.l.);
  • Coadiuvanti e coadiutori familiari.



È fondamentale che l’attività sia avviata e iscritta entro il 31 dicembre 2025. 

Sono compresi anche coloro che, pur avviando formalmente l’attività a fine 2025, completano l’iscrizione entro i termini di legge (entro 30 giorni, ad esempio entro il 19 gennaio 2026 per attività iniziate il 20 dicembre 2025).

ATTENZIONE viene specificato che possono accedere al beneficio anche i collaboratori familiari che iniziano a lavorare nel 2025 in imprese già esistenti.


La circolare precisa che la riduzione riguarda solo l'aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti), mentre rimangono dovuti integralmente:

  • Il contributo di maternità (7,44 euro annui);
  • L'aliquota aggiuntiva per la cessazione dell'attività commerciale (per i commercianti).

La durata dell’agevolazione è di 36 mesi, calcolata dalla prima iscrizione alla gestione previdenziale. Il diritto alla riduzione si mantiene anche in caso di:

  • Cambio d’impresa o di attività;
  • Passaggio dalla gestione artigiani a quella commercianti (e viceversa);
  • Variazioni anagrafiche (come il cambio di sede) che non comportano la cancellazione dalla gestione.


Importante: la continuità contributiva è essenziale. Se l'iscrizione si interrompe anche solo per un mese, si perde il diritto al beneficio.


In sintesi:

DescrizioneImporto OrdinarioImporto Agevolato (50%)
Minimale di reddito 2025€ 18.555,00N/D
Contributo IVS annuo (24%)€ 4.453,20€ 2.226,60
Contributo maternità annuo€ 7,44€ 7,44 (non ridotto)
Aliquota aggiuntiva commercianti (indennizzo cessazione)0,48%Non ridotta













FONTE: Fisco e tasse

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