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06 Nov
06Nov

La distrazione, la negligenza o l'imprudenza del lavoratore non sono sufficienti, da sole, a escludere la responsabilità del datore di lavoro in caso di infortunio. Se l'incidente è riconducibile anche alla presenza di macchinari obsoleti, all'assenza di protezioni o alla mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza, il datore può essere chiamato a rispondere delle conseguenze dell'evento. A ribadire questo principio è la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026, che affronta il tema della responsabilità datoriale in materia di sicurezza sul lavoro, soffermandosi sulla distinzione tra comportamento imprudente del dipendente e cosiddetto rischio elettivo. La pronuncia rappresenta un importante chiarimento per le imprese, soprattutto per quanto riguarda gli obblighi di prevenzione, la sicurezza delle attrezzature utilizzate e la possibilità di attribuire al lavoratore la responsabilità esclusiva dell'incidente.

Il caso: infortunio durante la lavorazione di un blocco di marmo

La vicenda esaminata dalla Suprema Corte riguarda un infortunio verificatosi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno di un'impresa. Un dipendente era rimasto coinvolto in un incidente mentre lavorava un blocco di marmo. Il datore di lavoro aveva contestato la propria responsabilità, sostenendo che l'evento fosse riconducibile alla distrazione del lavoratore, che avrebbe provocato la caduta del blocco durante la lavorazione. L'INAIL, dopo aver corrisposto le prestazioni assicurative al dipendente infortunato, aveva avviato un'azione di regresso nei confronti del titolare dell'impresa, chiedendo la restituzione delle somme erogate. Il Tribunale di Brescia aveva accolto la domanda dell'Istituto, riconoscendo la responsabilità del datore di lavoro. La decisione era stata successivamente confermata anche dalla Corte d'appello. Nel corso del giudizio era emerso, infatti, che l'infortunio era riconducibile alle condizioni del macchinario utilizzato, risultato obsoleto, nonché alla mancata adeguata protezione degli organi in movimento. Il datore di lavoro aveva quindi presentato ricorso in Cassazione, insistendo sulla presunta responsabilità del dipendente e contestando le conclusioni raggiunte dai giudici di merito. La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso, confermando la responsabilità datoriale e il conseguente diritto di regresso dell'INAIL.

La distrazione del lavoratore non esclude la responsabilità del datore

Uno degli aspetti centrali della pronuncia riguarda il valore da attribuire al comportamento del dipendente durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La Corte di Cassazione ribadisce che il datore di lavoro non può automaticamente sottrarsi alle proprie responsabilità sostenendo che l'infortunio sia stato provocato dalla disattenzione o dall'imprudenza del lavoratore. Gli obblighi di sicurezza, infatti, non si esauriscono nella semplice consegna delle attrezzature o nella comunicazione delle regole da rispettare. Il datore deve predisporre un'organizzazione del lavoro adeguata, utilizzare macchinari sicuri, valutare i rischi e adottare tutte le misure necessarie per prevenire gli incidenti. Questo significa che la tutela deve essere predisposta anche tenendo conto della possibilità che il dipendente commetta errori durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Il principio è particolarmente importante nelle attività che prevedono l'utilizzo di macchinari e attrezzature potenzialmente pericolose. In questi casi, la presenza di adeguati dispositivi di protezione deve impedire che una semplice disattenzione possa trasformarsi in un infortunio. Nel caso esaminato, la presenza di un macchinario obsoleto e l'assenza di un'adeguata protezione degli organi in movimento rappresentavano elementi determinanti. Non era quindi possibile attribuire l'intera responsabilità dell'incidente alla presunta distrazione del dipendente.

Il rischio elettivo: quando il datore può essere esonerato

La responsabilità del datore di lavoro non è tuttavia illimitata. Esistono situazioni nelle quali il comportamento del dipendente può assumere un'efficacia causale esclusiva, interrompendo il collegamento tra l'attività lavorativa e l'infortunio. Si tratta delle ipotesi riconducibili al cosiddetto rischio elettivo. Questa situazione si verifica quando il lavoratore, attraverso una scelta arbitraria e volontaria, decide di esporsi a un rischio completamente estraneo alle normali modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Non è sufficiente, quindi, una semplice violazione delle istruzioni aziendali o un comportamento imprudente. La condotta deve presentare caratteristiche particolarmente gravi, risultando abnorme, imprevedibile ed esorbitante rispetto alle mansioni affidate e alle direttive ricevute. Per esempio, si potrebbe ipotizzare il rischio elettivo quando un dipendente decide autonomamente, per ragioni esclusivamente personali, di utilizzare un macchinario estraneo alle proprie mansioni e non previsto dall'organizzazione aziendale, creando una situazione di pericolo completamente diversa da quella connessa all'attività lavorativa. Diversamente, se il lavoratore commette un errore mentre utilizza un'attrezzatura aziendale per svolgere le proprie mansioni, il datore non può considerarsi automaticamente esonerato. La distinzione fondamentale riguarda proprio la natura del rischio: se l'incidente si verifica nell'ambito dei pericoli che il datore avrebbe dovuto prevenire, la condotta imprudente del dipendente non è sufficiente a escluderne la responsabilità.

Gli obblighi del datore di lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008

La decisione si inserisce nel quadro degli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, il D.Lgs. 81/2008 stabilisce una serie di adempimenti a carico del datore di lavoro, finalizzati a prevenire gli infortuni e a garantire condizioni di lavoro sicure. Tra i principali obblighi rientrano:

  • Valutazione dei rischi: il datore deve individuare i pericoli presenti nell'ambiente lavorativo e predisporre il Documento di valutazione dei rischi (DVR).
  • Utilizzo di attrezzature sicure: i macchinari devono essere conformi ai requisiti di sicurezza e mantenuti in condizioni adeguate.
  • Manutenzione delle attrezzature: devono essere effettuati controlli e interventi periodici per evitare che guasti o deterioramenti possano provocare incidenti.
  • Formazione dei lavoratori: i dipendenti devono ricevere una formazione adeguata e specifica in relazione ai rischi delle attività svolte.
  • Vigilanza: il datore deve verificare che le procedure di sicurezza siano concretamente rispettate e che vengano utilizzati i dispositivi di protezione previsti.

Particolare importanza assume anche l'articolo 2087 del Codice civile, secondo cui l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. La disposizione impone quindi un obbligo di protezione che non si limita al rispetto formale delle prescrizioni normative, ma richiede l'adozione delle cautele concretamente necessarie in relazione alla natura dell'attività esercitata.

L'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro

Un ulteriore aspetto importante riguarda le conseguenze economiche dell'infortunio. Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, l'INAIL interviene attraverso le prestazioni assicurative previste dalla legge. Tuttavia, quando l'evento è riconducibile a una responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme sulla sicurezza, l'Istituto può esercitare l'azione di regresso per recuperare le somme erogate, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa. Nel caso esaminato dalla Cassazione, proprio l'azione di regresso aveva dato origine al contenzioso. La responsabilità del titolare dell'impresa era stata confermata nei precedenti gradi di giudizio e la Suprema Corte ha respinto il ricorso, lasciando ferma la decisione favorevole all'INAIL. Questo aspetto evidenzia come un infortunio non comporti soltanto conseguenze sul piano della salute del dipendente, ma possa determinare anche rilevanti ripercussioni economiche per l'impresa.

Cosa devono fare concretamente le imprese per evitare responsabilità

La pronuncia offre indicazioni importanti per tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'attività esercitata. Non è sufficiente predisporre un DVR o consegnare ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale. È necessario verificare periodicamente che le misure adottate siano effettivamente adeguate ai rischi presenti. In particolare, le imprese dovrebbero prestare attenzione a:

  1. Verificare periodicamente lo stato di funzionamento e la sicurezza dei macchinari.
  2. Sostituire o adeguare le attrezzature obsolete o prive delle protezioni necessarie.
  3. Aggiornare il DVR quando cambiano le condizioni di lavoro o vengono introdotte nuove attrezzature.
  4. Documentare la formazione e l'addestramento dei dipendenti.
  5. Controllare l'effettivo rispetto delle procedure di sicurezza.
  6. Intervenire tempestivamente quando vengono individuate situazioni di pericolo o comportamenti non conformi.

La prevenzione deve quindi essere concreta e continuativa, non limitata alla predisposizione iniziale della documentazione obbligatoria.

Conclusioni

Con l'ordinanza n. 27322 del 20 ottobre 2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la distrazione o l'imprudenza del lavoratore non escludono automaticamente la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio verificatosi durante lo svolgimento delle mansioni. Quando l'incidente è riconducibile anche a carenze organizzative, macchinari insicuri o mancata adozione delle necessarie misure preventive, il datore può essere chiamato a rispondere delle conseguenze dell'evento. L'esonero dalla responsabilità può configurarsi soltanto in presenza di una condotta del lavoratore realmente abnorme, estranea alle normali modalità di esecuzione della prestazione e idonea a interrompere il nesso causale. Per le imprese, il messaggio è chiaro: la sicurezza sul lavoro non può essere affidata esclusivamente all'attenzione dei dipendenti, ma deve essere garantita attraverso un'organizzazione adeguata, attrezzature sicure e un'effettiva attività di prevenzione e vigilanza.

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