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04 Jul
04Jul

Gli agenti sono sottoposti ad una doppia contribuzione. Per una parte, versano autonomamente i propri contributi previdenziali alla gestione commercianti dell’INPS e dall’altra, per la contribuzione ENASARCO, i contributi vengono trattenuti direttamente in fattura da parte dell’impresa mandante.Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Ai fini previdenziali gli agenti di commercio, sono dei commercianti a tutti gli effetti per cui sono assoggettati alla gestione INPS commercianti. Questa gestione presuppone una contribuzione minima fissa fino ad un certo livello di reddito ed una in percentuale al superamento del livello minimo di reddito. 

L’ENASARCO, è l’ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio. I contributi ENASARCO per l’agente, sono aggiuntivi rispetto alla gestione previdenziale INPS. L’agente di commercio viene iscritto a questo ente previdenziale direttamente dall’azienda mandante entro 30 giorni dal conferimento del mandato.
Riguardo il totale da versare a quest’ente previdenziale, la contribuzione ENASARCO si calcola su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo (provvigioni o premi che siano). L’aliquota contributiva stabilita è nella misura del 17%. Di questa somma, la metà (8,5%) è a carico dell’azienda preponente e l’altra metà (8,5%) invece, è a carico dell’agente. La quota di competenza dell’agente viene versata da parte dell’azienda mandante stessa e viene calcolata a titolo di ritenuta direttamente nelle fatture che l’agente emetterà nei confronti dell’azienda mandante.


Come è stato precisato nella circolare esplicativa dell’Agenzia dell’Entrate sul regime forfettario (circolare n. 10 del 2016), dal reddito che viene determinato applicando i coefficienti di redditività sono deducibili i contributi previdenziali dovuti per legge.
Inoltre, come affermato all’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo del contribuente si deducono, se deducibili ai fini della determinazione dei singoli redditi che concorrono alla sua formazione, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, compresi anche quelli versati facoltativamente alla gestione pensionistica obbligatoria di appartenenza.
A fronte di ciò, tornando al caso dell’agente in regime forfettario, possiamo dire che sia i contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti INPS, sia quelli dovuti ad ENASARCO saranno deducibili.
Concludendo ricordiamo che il contributo ENASARCO è da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo. Inoltre, il contributo dovuto sarà versato in pari misura dell’agente (50%) e dall’azienda preponente (50%). La parte di competenza dell’agente sarà trattenuta e versata direttamente dall’azienda preponente.
Per la deduzione dei contributi, in sede di dichiarazione dei redditi,  potranno essere riportati i versamenti relativi ad i contributi previdenziali INPS commercianti ed i contributi ENASARCO per la quota trattenuta all’agente nelle diverse fatture emesse nei confronti dell’azienda preponente.

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