Il Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie (c.d. decreto Correttivo).
In particolare, è stato modificato il termine di versamento dell'IVA dovuta dai contribuenti in regime forfetario per gli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'art. 17 DPR 633/72, compresi quelli intracomunitari.
Operazioni soggette a reverse charge
L'art. 1 c. 58 L. 190/2014 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l'IVA in via di rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell'imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.
Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l'addebito dell'imposta.
In via di eccezione, ai sensi dell'art. 1 c. 60 L. 190/2014, i contribuenti che applicano il regime forfetario, per le operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, vale a dire le operazioni soggette a reverse charge, emettono l'autofattura o integrano la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta e provvedono al relativo versamento.
Naturalmente, per i predetti contribuenti, l'applicazione del reverse charge non comporta la neutralizzazione dell'imposta, in quanto il divieto di detrazione implica che l'IVA a debito non possa essere compensata con l'IVA a credito, di pari importo.
Nell'attuale testo della norma, per le operazion in reverse charge, il versamento dell'imposta deve essere operato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Una disciplina differente è, invece, prevista per gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali l'art. 38 c. 1 DL 331/93 prevede l'imponibilità in capo al cessionario italiano,
L'art. 1 c. 58 L. 190/2014 stabilisce, infatti, che i contribuenti in regime forfetario applicano agli acquisti intracomunitari di beni l'art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93, secondo cui non costituiscono acquisti intracomunitari gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati da taluni particolari soggetti, se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40 c. 3 DL 331/93, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'IVA e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa.
In sostanza, laddove gli acquisti di beni provenienti da altri Paesi membri siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro su base annua, l'IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario italiano che applica il regime forfetario non ha l'obbligo di iscriversi all'archivio VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari neppure ai fini statistici, salva la possibilità, per lo stesso, di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.
Quando, invece, gli acquisti intracomunitari superano il limite dei 10.000 euro, l'acquisto assume rilevanza in Italia, secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari, con la conseguenza che il cessionario in regime forfetario deve:
Come sopra anticipato, il decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 4 giugno 2025 ha modificato il termine di versamento dell'IVA dovuta dai contribuenti in regime forfetario per gli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'art. 17 DPR 633/72, compresi quelli intracomunitari.
La rubrica della nuova norma appare imprecisa rispetto alla semplificazione introdotta.
Infatti, l'art. 6 del decreto legislativo è rubricato “semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari”, mentre il contenuto della norma differisce il termine di versamento dell'IVA non solo per gli acquisti intracomunitari, ma anche per gli acquisti di beni e servizi oggetto di reverse charge, per tali intendendosi sia gli acquisti oggetto di reverse charge “interno”, sia gli acquisti oggetto di reverse charge “esterno”, ex art. 17 c. 2 DPR 633/72.
In particolare, in base alla novellata lett. e-bis) dell'art. 1 c. 58 L. 190/2014, l'imposta dovuta dai contribuenti forfetari non dovrà più essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, estendendo pertanto ai contribuenti in esame il termine di versamento previsto per i contribuenti trimestrali.
Uno specifico difetto di coordinamento riguarda, però, la disposizione dell'art. 1 c. 60 L. 190/2014, che per gli acquisti di beni e servizi oggetto di reverse charge continua a prevedere l'obbligo di versamento dell'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
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FONTE: Quotidianopiù