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09 Sep
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Il regime forfettario non prevede la deduzione analitica dei costi sostenuti nello svolgimento dell’attività. Questo, però, non significa che le spese sostenute dal contribuente siano completamente irrilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.

I contribuenti forfettari sono infatti tenuti a fornire alcune informazioni attraverso il quadro RS del modello Redditi, anche se sono esclusi dagli ISA. Tra i dati richiesti rientrano anche quelli relativi ai veicoli e alle spese sostenute per il carburante. Proprio sulla compilazione del quadro RS arriva un importante chiarimento: quando l’autovettura è utilizzata promiscuamente, cioè sia per l’attività sia per esigenze personali o familiari, il costo da indicare nel quadro RS deve essere considerato nella misura del 50%.

La particolarità è che il 50% deve essere calcolato sull'importo complessivo della spesa, IVA compresa.

Il quadro RS anche per chi è in regime forfettario

Il regime forfettario determina il reddito attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi o compensi percepiti. Di conseguenza, le singole spese sostenute dal contribuente non vengono normalmente portate in deduzione analitica.

Nonostante ciò, la legge prevede specifici obblighi informativi. L'articolo 1, comma 73, della legge n. 190/2014 stabilisce infatti che i contribuenti forfettari devono fornire determinate informazioni relative all'attività esercitata. Questi dati vengono raccolti attraverso il quadro RS della dichiarazione dei redditi. Il quadro RS, quindi, non serve a determinare il reddito forfettario, ma ha una funzione essenzialmente informativa. Per questo motivo, anche un contribuente che non può dedurre il costo di un'automobile deve comunque prestare attenzione alle modalità con cui riportare le relative spese nel modello Redditi.

Quali informazioni devono indicare i forfettari

Gli obblighi cambiano in base al tipo di attività esercitata. Per i contribuenti che svolgono attività d'impresa, il quadro RS richiede, tra gli altri dati, informazioni relative:

  • al numero dei mezzi di trasporto utilizzati nell'attività;
  • ai costi sostenuti per materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci;
  • ai costi relativi al godimento di beni di terzi, come locazioni e leasing;
  • alle spese sostenute per il carburante per autotrazione.

Per i lavoratori autonomi, invece, il rigo RS381 raccoglie informazioni relative ai consumi, tra cui quelle riguardanti servizi telefonici, energia elettrica e carburanti e lubrificanti utilizzati per la trazione degli autoveicoli.È quindi fondamentale distinguere tra la funzione informativa del quadro RS e la determinazione effettiva del reddito.

Auto utilizzata sia per lavoro sia per esigenze personali: vale il 50%

Il punto più importante riguarda i beni utilizzati promiscuamente. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 aveva già chiarito che i beni strumentali utilizzati promiscuamente per l'attività e per esigenze personali o familiari devono essere considerati nella misura del 50%. Successivamente, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la stessa regola deve essere applicata anche ai relativi costi da riportare nel prospetto informativo. Pertanto, se un'autovettura viene utilizzata sia per l'attività professionale o d'impresa sia per esigenze personali, nel quadro RS non deve essere riportato il 100% della spesa documentata, ma soltanto il 50%. Attenzione, però, a un altro aspetto particolarmente importante: il valore da considerare è quello comprensivo dell'IVA.

Perché l'IVA deve essere compresa nel calcolo

Nel regime forfettario, il contribuente non può normalmente detrarre l'IVA sugli acquisti. Di conseguenza, ai fini della compilazione del quadro RS, il costo deve essere considerato al lordo dell'IVA. Questo significa che non bisogna prendere semplicemente l'imponibile indicato nella fattura e calcolare il 50%.

Occorre invece considerare: imponibile + IVA = costo complessivo

e successivamente applicare la percentuale del 50%. Questa impostazione è stata ribadita dall'Agenzia delle Entrate nel corso del Forum con la stampa specializzata del settembre 2024.

Un esempio pratico

Immaginiamo un contribuente forfettario che nel corso del 2025 abbia sostenuto 2.000 euro di spese per carburante, documentate da fattura, oltre a 440 euro di IVA.

Il totale della spesa sostenuta è quindi:2.000 + 440 = 2.440 euro

Poiché l'autovettura viene utilizzata promiscuamente, il contribuente dovrà considerare il 50%:2.440 × 50% = 1.220 euro

Nel quadro RS dovrà quindi essere indicato 1.220 euro, e non 2.000 euro e nemmeno 1.000 euro. Il caso assume particolare rilevanza perché dimostra concretamente come l'IVA, essendo indetraibile per il contribuente forfettario, debba essere compresa nella base sulla quale applicare il 50%.

Attenzione: servono le fatture

Un ulteriore elemento da non trascurare riguarda la documentazione.

I costi da riportare nel prospetto devono essere documentati da fattura. Non è quindi sufficiente sapere quanto il contribuente abbia complessivamente speso durante l'anno: prima della compilazione occorre verificare la documentazione disponibile e individuare le spese effettivamente riferibili all'attività. Per le spese relative all'utilizzo promiscuo del veicolo, il procedimento può essere riassunto in tre passaggi:

  1. individuare le fatture relative alle spese sostenute;
  2. considerare l'importo complessivo, comprensivo dell'IVA;
  3. applicare la percentuale del 50% quando il bene è utilizzato promiscuamente.

Le istruzioni del Redditi PF 2026 confermano la presenza dello specifico prospetto dedicato agli obblighi informativi dei contribuenti forfettari.

Il costo indicato nel quadro RS non riduce il reddito

È importante evitare un possibile equivoco. Indicare 1.220 euro nel quadro RS, nell'esempio precedente, non significa poter dedurre 1.220 euro dal reddito. Il quadro RS ha una funzione informativa.

Nel regime forfettario il reddito continua a essere determinato applicando il coefficiente di redditività previsto per l'attività esercitata. Le singole spese sostenute, quindi, non vengono sottratte analiticamente dai ricavi o compensi. L'indicazione nel quadro RS serve invece a fornire all'Amministrazione finanziaria le informazioni richieste dalla normativa.

Imprese e professionisti: attenzione al rigo

La corretta compilazione dipende anche dalla tipologia di attività.

Per i contribuenti forfettari che esercitano attività d'impresa, le spese per carburanti per autotrazione rientrano nel rigo RS378. Per i contribuenti che esercitano attività di lavoro autonomo, le informazioni relative ai carburanti e ai lubrificanti utilizzati per la trazione degli autoveicoli confluiscono invece nel rigo RS381. La distinzione è quindi importante per evitare errori nella dichiarazione.

Un adempimento informativo da non sottovalutare

Il quadro RS viene talvolta considerato un semplice adempimento formale. In realtà, negli ultimi anni l'Agenzia delle Entrate ha prestato particolare attenzione alla corretta indicazione delle informazioni richieste ai contribuenti forfettari.

Già in passato sono state inviate comunicazioni di compliance a contribuenti che risultavano aver omesso o indicato in maniera incompleta i dati richiesti nel quadro RS.

Per questo motivo è opportuno non confondere l'assenza di deducibilità analitica dei costi con l'assenza di obblighi dichiarativi.

In sintesi

Per il contribuente forfettario che utilizza un'autovettura anche per esigenze personali, le spese relative al veicolo devono essere gestite con particolare attenzione nel quadro RS.

La regola da ricordare è semplice: spesa documentata + IVA indetraibile → calcolo del 50% → indicazione del risultato nel quadro RS.

Nel caso di una fattura di carburante pari a 2.000 euro più 440 euro di IVA, ad esempio, l'importo da indicare sarà 1.220 euro. Si tratta di un'informazione che non incide direttamente sul reddito imponibile del forfettario, ma che deve essere riportata correttamente per rispettare gli obblighi informativi previsti dalla disciplina del regime.

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