Tra i dubbi più frequenti in sede di dichiarazione dei redditi vi è quello relativo alla detrazione degli interessi passivi del mutuo quando, accanto al mutuatario, sia presente un garante.
La questione assume particolare rilevanza quando la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate attribuisce automaticamente il mutuo al 50%, generando incertezza sulla quota effettivamente detraibile.
Vediamo quali sono le regole fiscali applicabili e quando il contribuente può beneficiare della detrazione integrale.
La detrazione degli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale è disciplinata dall’art. 15, comma 1-ter, del TUIR.
La norma riconosce una detrazione IRPEF pari al 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori, entro il limite massimo previsto dalla legge, a condizione che sussistano i requisiti richiesti. Elemento fondamentale è che il diritto alla detrazione sia collegato al soggetto che:
Nella pratica bancaria si genera spesso confusione tra:
1. Co-intestatario (o cointestatario) del mutuo
È parte contrattuale del finanziamento, risponde del debito e risulta mutuatario a tutti gli effetti.
2. Garante o fideiussore
Non è mutuatario, ma assume un’obbligazione accessoria a favore della banca, impegnandosi a intervenire solo in caso di inadempimento del debitore principale.
La distinzione non è soltanto civilistica, ma produce effetti fiscali rilevanti.
Se il soggetto indicato nell’atto è esclusivamente garante e non co-intestatario del mutuo, la sua presenza non determina automaticamente una ripartizione della detrazione.
Il caso tipico è il seguente:
In questa situazione, la detrazione degli interessi passivi compete integralmente al mutuatario, poiché il garante non acquisisce alcun autonomo diritto fiscale alla detrazione.
In altre parole, il garante:
Pertanto, il mutuatario può detrarre il 100% degli interessi passivi sostenuti, nel rispetto dei limiti normativi previsti.
Uno degli aspetti che genera maggiori dubbi riguarda il modello 730 precompilato. Può accadere che la banca comunichi all’Anagrafe Tributaria la presenza di più codici fiscali collegati all’atto di mutuo, inducendo il sistema a proporre una ripartizione automatica del 50%. Tale indicazione, tuttavia, non ha valore definitivo.
La dichiarazione precompilata costituisce infatti una base di partenza e può richiedere verifiche o correzioni quando la rappresentazione automatica non riflette la reale qualificazione giuridica dei soggetti coinvolti.
Se dall’atto emerge chiaramente che il secondo soggetto è solo garante, la detrazione non deve essere necessariamente suddivisa.
Per evitare errori è opportuno controllare attentamente:
La corretta qualificazione contenuta nell’atto rimane il principale elemento di riferimento ai fini fiscali.
La presenza di un garante nel contratto di mutuo non comporta, di per sé, una riduzione della detrazione degli interessi passivi.
Quando il contribuente è unico intestatario del mutuo e proprietario dell’immobile, mentre l’altro soggetto riveste il solo ruolo di garante, la detrazione degli interessi compete integralmente al mutuatario.