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17 Nov
17Nov

La crescente digitalizzazione dei processi amministrativi e l’ampliamento delle banche dati a disposizione della Pubblica Amministrazione hanno determinato negli ultimi anni un significativo affinamento degli strumenti di controllo dell’Agenzia delle Entrate. Parallelamente, è aumentata l’attenzione dell’opinione pubblica e degli operatori professionali sui profili di tutela della privacy e sul corretto equilibrio tra l’attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria e i diritti fondamentali del contribuente.
In questo contesto, risulta essenziale comprendere che cosa può legittimamente controllare l’Agenzia delle Entrate, quali siano i limiti posti dall’ordinamento – in particolare dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal Codice Privacy – e quali garanzie siano riconosciute al contribuente nel corso delle attività istruttorie.L’obiettivo di questo articolo è fornire un quadro sistematico e aggiornato delle fonti normative, delle prassi amministrative e delle principali interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, al fine di offrire a imprese, professionisti e privati una visione chiara dei poteri dell’Agenzia delle Entrate e degli spazi di tutela applicabili.

 I poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate: quadro generale

L’Agenzia delle Entrate esercita il proprio potere di verifica attraverso attività di accertamento documentale, ispezioni presso la sede del contribuente, accesso ai sistemi informatici, interrogazione di banche dati pubbliche e segnalazioni derivanti dall’incrocio automatico delle informazioni.

Tali poteri trovano fondamento nel D.P.R. 600/1973 per le imposte dirette, nel D.P.R. 633/1972 per l’IVA e nel D.Lgs. 471/1997 per le sanzioni.Il paradigma normativo di riferimento attribuisce all’Amministrazione finanziaria la facoltà di:

  • richiedere al contribuente informazioni e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
  • procedere ad accessi, ispezioni e verifiche presso la sede dell’attività o presso professionisti incaricati di tenere le scritture contabili;
  • utilizzare strumenti di accertamento induttivo o presuntivo nelle ipotesi previste dalla legge;
  • consultare banche dati esterne, sia pubbliche che private, laddove la normativa ne legittimi l’accesso.

Tuttavia, tali poteri non sono illimitati: devono essere esercitati nel rispetto dei principi di proporzionalità, minimizzazione dei dati, finalità determinate e tutela dei diritti del contribuente.

Le principali banche dati consultabili dall’Agenzia delle Entrate

Il patrimonio informativo dell’Agenzia si è progressivamente ampliato grazie a norme che impongono obblighi di comunicazione e alimentazione di banche dati. Tra le principali:

Anagrafe Tributaria

È il sistema informativo cardine che raccoglie:

  • dati anagrafici di persone fisiche e giuridiche;
  • dichiarazioni fiscali;
  • dati catastali e immobiliari;
  • informazioni su contratti di locazione;
  • dati delle comunicazioni IVA.

L’accesso a tali informazioni è funzionale alle attività di controllo e di prevenzione dell’evasione.

Archivio dei rapporti finanziari

Le banche e gli intermediari finanziari trasmettono annualmente:

  • numero dei rapporti attivi (conti correnti, depositi titoli, gestioni patrimoniali);
  • saldi iniziali e finali;
  • giacenze medie;
  • movimentazioni e importi complessivi.

L’Agenzia non ha accesso al contenuto delle singole operazioni bancarie, ma può utilizzarne la consistenza complessiva per avviare accertamenti.

Sistema Tessera Sanitaria

Contiene:

  • dati relativi alle spese mediche detraibili;
  • informazioni su prestazioni sanitarie erogate.

L’accesso è limitato, parzialmente aggregato e sottoposto a specifiche norme di riservatezza, soprattutto per i dati sensibili relativi alla salute.

Catasto e Pubblicità Immobiliare

Permettono la consultazione di:

  • dati identificativi degli immobili;
  • rendite catastali;
  • intestazioni dei beni.

Banche dati esterne

In determinati casi, l’Agenzia può consultare informazioni fornite da:

  • INPS e INAIL;
  • motorizzazione civile;
  • gestori delle utenze (energia, gas, telefonia);
  • amministrazioni estere tramite scambio automatico di informazioni.

Che cosa può controllare l’Agenzia delle Entrate

Dati fiscali e contabili

L’Agenzia può verificare:

  • scritture contabili obbligatorie;
  • fatture elettroniche e XML trasmessi al Sistema di Interscambio;
  • corrispettivi telematici;
  • Liquidazioni periodiche IVA;
  • modelli F24;
  • dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Movimentazioni finanziarie aggregate

Grazie all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia può rilevare anomalie come:

  • incrementi patrimoniali non coerenti con il reddito dichiarato;
  • movimentazioni sproporzionate;
  • presenza di più conti non dichiarati in contesti presumibilmente professionali.

Coerenza delle spese con il reddito dichiarato

Attraverso gli strumenti del redditometro (attualmente sospeso ma sempre riattivabile), l’Agenzia può stimare il reddito presunto sulla base di:

  • spese sostenute (autovetture, imbarcazioni, immobili, consumi);
  • indici di capacità contributiva.

Compensi professionali e rapporti di lavoro

I controlli possono riguardare:

  • congruità tra volume d’affari e dichiarazioni;
  • versamento delle ritenute;
  • utilizzo di lavoro irregolare in coordinamento con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Accesso ai locali

L’Agenzia può effettuare:

  • accessi brevi (anche senza preavviso);
  • verifiche presso studi professionali;
  • ispezioni presso attività commerciali.

L’accesso all’abitazione privata è possibile solo con autorizzazione dell’autorità giudiziaria.


Che cosa NON può controllare l’Agenzia delle Entrate

Nonostante l’ampiezza dei poteri istruttori, l’Agenzia incontra limiti specifici.

Non può accedere liberamente ai dettagli delle operazioni bancarie

L’accesso ai singoli movimenti (descrizioni delle operazioni, beneficiari, causali) è possibile solo:

  • in caso di accertamento già avviato;
  • con autorizzazione del Direttore dell’Ufficio;
  • previa comunicazione al contribuente.

Non è ammesso un controllo “a tappeto”.

Non può trattare dati personali non pertinenti o eccedenti

Il GDPR stabilisce che i dati devono essere:

  • adeguati,
  • pertinenti,
  • limitati a quanto necessario.

Pertanto, non possono essere raccolti dati non rilevanti per il controllo fiscale.

 Non può accedere ai contenuti delle comunicazioni private

Sono esclusi:

  • email;
  • messaggi istantanei;
  • telefonate.

L’accesso è possibile solo con autorizzazione giudiziaria nell’ambito di indagini penali.

Non può richiedere al contribuente informazioni protette dal segreto professionale

Avvocati, commercialisti e revisori contabili mantengono il segreto professionale, salvo specifiche eccezioni.

Non può utilizzare algoritmi che producano decisioni totalmente automatizzate senza controllo umano

Il GDPR limita profilazioni e automatismi decisionali che incidano sui diritti del soggetto interessato.

Non può effettuare controlli fiscali invasivi senza motivazione specifica

L’avvio di una verifica deve essere:

  • motivato;
  • proporzionato;
  • notificato al contribuente.

Profili di tutela della Privacy: GDPR e Codice Privacy

Base giuridica del trattamento dei dati da parte dell’Agenzia

Il trattamento è legittimo quando:

  • necessario per adempiere a un compito di interesse pubblico;
  • previsto da una norma di legge.

La base giuridica è quindi il “public interest” e non il consenso dell’interessato.

Principi applicabili

  1. Finalità determinate e legittime
    I dati possono essere usati solo per fini di accertamento o riscossione.
  2. Minimizzazione
    Non possono essere raccolti più dati del necessario.
  3. Esattezza
    L’Agenzia ha l’obbligo di correggere dati errati se segnalati.
  4. Conservazione limitata
    I dati devono essere conservati solo per il tempo richiesto dalle finalità fiscali.

Dati particolari

Per i dati sensibili (salute, vita sessuale, opinioni politiche) il trattamento è ammesso solo se strettamente necessario e previsto da norme specifiche: ad esempio i dati del Sistema Tessera Sanitaria sono parzialmente oscurati per l’Agenzia delle Entrate.

Diritti del contribuente durante l’attività di controllo

Il contribuente può esercitare diversi diritti:

Diritto di essere informato

Deve conoscere:

  • le finalità del trattamento,
  • le modalità del controllo,
  • i diritti di opposizione e rettifica.

Diritto di accesso ai propri dati

È possibile richiedere all’Agenzia:

  • quali dati siano detenuti;
  • la loro origine;
  • le finalità di utilizzo.

Diritto di rettifica

In caso di dati errati, il contribuente può chiederne la correzione.

Diritto di contestazione dell’accertamento

Il contribuente può ricorrere:

  • in autotutela,
  • mediante istanza di adesione,
  • attraverso ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria.

Diritto a un trattamento trasparente

Il contribuente ha diritto a:

  • conoscere le metodologie di incrocio dati,
  • ricevere copia degli atti istruttori,
  • non subire profilazioni automatizzate prive di controllo umano.

Misure di sicurezza e responsabilità dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia è tenuta ad adottare misure di sicurezza adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR, tra cui:

  • cifratura delle informazioni;
  • accessi profilati e tracciati;
  • sistemi di autenticazione forte;
  • formazione del personale.

Ogni accesso ai dati dei contribuenti deve essere registrato e giustificato.

Eventuali trattamenti illeciti possono esporre l’Amministrazione a responsabilità civile e penale, con possibilità per il contribuente di richiedere un risarcimento.

Profilazioni e controlli automatizzati: limiti e garanzie

Negli ultimi anni si è diffusa la prassi di utilizzare algoritmi per individuare anomalie fiscali. Tali strumenti, pur utili, sono rigidamente regolati:

  • non possono generare accertamenti automatici;
  • devono essere supervisionati da personale umano;
  • l’interessato deve essere informato dell’esistenza del processo automatizzato;
  • il contribuente può chiedere un riesame umano della decisione.

Il rispetto di tali limiti è essenziale per evitare forme di discriminazione o errori sistemici.

Privacy e Fattura Elettronica: cosa vede realmente l’Agenzia

Con l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, molti contribuenti si sono preoccupati dell’accesso dell’Agenzia ai dati economici.

L’Agenzia vede:

  • dati anagrafici delle parti;
  • imponibile, aliquota e imposta;
  • natura dell'operazione;
  • beni o servizi riportati in modo sintetico.

Non vede:

  • contenuti di dettaglio non obbligatori ai fini fiscali;
  • documentazione allegata non trasmessa tramite SDI.

Inoltre, per fronteggiare dubbi di privacy, è stato previsto un sistema di conservazione dei file XML con livelli di accesso differenziati.


Controlli sulle spese personali: dove arriva il Fisco

La ricostruzione induttiva del reddito tramite spese sostenute è possibile solo quando:

  • esistono gravi incongruenze tra spesa e reddito dichiarato;
  • il contribuente non collabora o rifiuta di fornire chiarimenti.

L’Agenzia può utilizzare dati provenienti da:

  • catastali;
  • assicurazioni;
  • registrazioni navali;
  • utenze e consumi energetici.

Non può invece:

  • monitorare in tempo reale le spese;
  • accedere allo storico delle carte di credito senza attivare un formale accertamento;
  • analizzare dati non pertinenti.

Privacy e controlli sui professionisti: studio di caso

Per i professionisti, l’Agenzia deve prestare particolare attenzione alla tutela del segreto professionale. Ciò comporta:

  • il divieto di acquisire documenti contenenti informazioni sensibili dei clienti, salvo limitate eccezioni;
  • l'obbligo di separare la documentazione fiscale da quella coperta da segreto;
  • la necessità di circoscrivere l’ispezione alle sole scritture contabili rilevanti.

Eventuali acquisizioni indebite possono determinare l’inutilizzabilità degli elementi raccolti.


Conclusioni: equilibrio tra esigenze fiscali e tutela della privacy

Il quadro normativo e operativo attuale consente all’Agenzia delle Entrate di disporre di strumenti di controllo sempre più sofisticati ed efficaci. Tuttavia, la costante espansione delle banche dati e delle tecnologie di incrocio delle informazioni rende necessario un continuo bilanciamento tra:

  • l’interesse pubblico alla corretta imposizione tributaria;
  • il diritto fondamentale del contribuente alla riservatezza.

L’Agenzia può esercitare ampi poteri, ma non può valicare i confini posti da:

  • GDPR;
  • Codice Privacy;
  • Statuto del Contribuente;
  • principi costituzionali di proporzionalità e minimizzazione.

Per imprese e professionisti, risulta fondamentale:

  • mantenere una contabilità ordinata e trasparente;
  • conoscere i propri diritti durante una verifica;
  • collaborare con i verificatori nei limiti normativi;
  • rivolgersi a un consulente qualificato in caso di dubbi o contenziosi.

In un’epoca di crescente digitalizzazione, la consapevolezza delle reciproche prerogative – del fisco e del contribuente – diviene uno strumento essenziale per garantire rapporti fiscali corretti e rispettosi della privacy.


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