L’Agenzia delle Entrate è tornata a intervenire sul tema del concordato preventivo biennale (CPB), fornendo importanti chiarimenti in merito agli errori di compilazione del modello e alle conseguenze che possono derivarne. Con la FAQ n. 5 del 15 dicembre 2025, l’Amministrazione finanziaria ha affrontato il caso di un contribuente che ha indicato un reddito errato – e più elevato del dovuto – nel rigo P04 del modello CPB, con effetti diretti anche sull’importo di reddito proposto e poi accettato.La questione è particolarmente rilevante perché incide su un istituto che si fonda sulla correttezza dei dati dichiarati e che, in presenza di scostamenti rilevanti, può condurre alla decadenza dal concordato.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che, in fase di compilazione del modello CPB, ha indicato nel rigo P04 (Reddito rilevante ai fini del CPB) un importo significativamente superiore a quello corretto. Questo errore ha determinato un valore più elevato anche del reddito concordato, successivamente accettato.Il dubbio interpretativo riguarda la possibilità di correggere l’errore attraverso una dichiarazione integrativa e, soprattutto, le conseguenze che tale correzione può avere sul mantenimento del concordato.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente che ha aderito al CPB può presentare una dichiarazione integrativa per sanare errori o omissioni. Tuttavia, la dichiarazione integrativa deve essere completa e includere:
Questo vale sia nel caso in cui gli errori incidano sulla determinazione del reddito o del valore della produzione netta concordati, sia quando tali dati non risultino influenzati dalla correzione.
Un punto centrale riguarda la tempistica. Se la dichiarazione integrativa viene presentata oltre i termini previsti per l’adesione al CPB, e contiene modifiche che incidono sui valori rilevanti ai fini del concordato, si rende necessario un ricalcolo della proposta di CPB, ma esclusivamente per verificare l’eventuale decadenza, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 13/2024.Come già chiarito dalla circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, le integrazioni o modifiche assumono rilevanza ai fini della decadenza solo se determinano un minor reddito o valore della produzione netta superiore al 30% rispetto a quanto concordato.
L’Agenzia individua due situazioni alternative:
Con riferimento alla campagna dichiarativa 2025, l’Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni per i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025/2026 inviando il modello CPB in modalità autonoma, unitamente al frontespizio di Redditi 2025.Anche in questo caso, qualora si renda necessaria una dichiarazione integrativa – sia per errori incidenti, sia per errori non incidenti sul reddito concordato – sarà indispensabile acquisire tutti i dati aggiornati per consentire il ricalcolo della proposta e la verifica di eventuali ipotesi di decadenza.