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15 Nov
15Nov

Il punto di partenza per impostare correttamente la dichiarazione dei redditi esteri è il concetto di residenza fiscale. Ai sensi dell’art. 2 del TUIR, ai fini dell’imposizione sui redditi è considerato fiscalmente residente in Italia il soggetto che, per la maggior parte del periodo d’imposta:

  • è iscritto all’anagrafe della popolazione residente,
  • ha nel territorio dello Stato il domicilio,
  • oppure ha nel territorio dello Stato la residenza ai sensi del codice civile.

Il libero professionista fiscalmente residente in Italia è soggetto al principio della tassazione mondiale del reddito. Ciò significa che è tenuto a dichiarare tutti i redditi percepiti, ovunque prodotti, salvo diversa disposizione contenuta in specifiche Convenzioni internazionali.Pertanto, i redditi da lavoro autonomo conseguiti all’estero da un professionista residente in Italia devono obbligatoriamente essere inseriti nella dichiarazione dei redditi italiana, anche se già tassati nel Paese estero.

La rilevanza della convenzione contro la doppia imposizione

L’Italia ha sottoscritto Convenzioni contro la doppia imposizione con la maggior parte dei Paesi del mondo. Le convenzioni hanno l’obiettivo di:

  • evitare fenomeni di doppia imposizione giuridica sul medesimo reddito;
  • stabilire quale Paese abbia la potestà impositiva primaria;
  • determinare i criteri per il riconoscimento del credito d'imposta in caso di tassazione concorrente.

Classificazione dei redditi da lavoro autonomo nelle convenzioni

Nelle Convenzioni OCSE, i redditi professionali rientrano solitamente nell’articolo relativo alle:

  • "Professioni indipendenti" (vecchia formulazione),
    oppure
  • "Redditi d'impresa" o "Redditi da attività professionale" (nuove convenzioni).

In generale, il reddito professionale è imponibile:

  • solo in Italia, salvo che il professionista disponga in altro Stato di una base fissa (es. ufficio, studio, sede stabile);
  • nel Paese estero, se esiste una base fissa utilizzata per l’attività;
  • in entrambi gli Stati, con riconoscimento in Italia del credito d’imposta.

Cos’è una base fissa?

Una “base fissa” è un luogo di lavoro stabile nel Paese estero, anche senza personalità giuridica, dal quale il professionista esercita in via continuativa la sua attività (es. un ufficio affittato, uno spazio di coworking permanente, uno studio condiviso).Se il professionista opera in modo occasionale dall’estero, senza base fissa, il reddito è di norma tassabile solo in Italia, anche se percepito da cliente estero.

Modalità di dichiarazione dei redditi esteri in Italia

Il reddito estero percepito da lavoro autonomo deve essere dichiarato nel:

  • Quadro RE (professionisti in contabilità ordinaria)
  • Quadro LM (regime forfettario o di vantaggio)
  • Quadro RC / RL per redditi assimilati (casi eccezionali)

Tuttavia, per la componente internazionale è necessario compilare anche:

  • Quadro CE – Credito d’imposta per imposte pagate all’estero
  • Eventuale Quadro RW – Monitoraggio fiscale (solo per attività finanziarie o patrimoniali all’estero, non per redditi professionali)

Determinazione del reddito

Il reddito estero deve essere:

  • convertito in euro secondo il tasso di cambio medio annuale pubblicato dall’Agenzia delle Entrate;
  • inserito come ricavo/compenso nel quadro appropriato.

Se il Paese estero ha trattenuto un’imposta alla fonte (withholding tax), il professionista dovrà indicare l’importo lordo del compenso e la ritenuta subita.

Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero

Il meccanismo centrale per evitare la doppia imposizione è il credito d’imposta, disciplinato dall’art. 165 del TUIR.

Requisiti

Il credito d’imposta è riconosciuto se:

  1. Il reddito è dichiarato in Italia.
  2. L’imposta estera è definitiva e documentata.
  3. Il reddito estero è di natura imponibile anche in Italia.
  4. Esiste una convenzione che prevede il credito, oppure si applica il regime interno.

Limite del credito

Il credito d’imposta non può superare la quota di IRPEF italiana riferibile allo stesso reddito estero.

Quindi, se l’imposta estera è più alta di quella teorica italiana, il professionista non può recuperare integralmente la differenza.

Documentazione da conservare

È essenziale conservare:

  • Certificato dell’imposta estera pagata (tax certificate)
  • Fatture emesse
  • Contratti con il cliente
  • Prove del pagamento del compenso e delle eventuali ritenute.

Il caso delle ritenute alla fonte applicate dal cliente estero

Molti Paesi applicano ritenute alla fonte sui compensi professionali. Ad esempio:

  • USA: 30% standard (ridotta con convenzione)
  • Canada: 15%–25%
  • Paesi asiatici: variabile dal 10% al 20%

Il professionista deve:

  1. Fatturare il compenso lordo
  2. Ricevere il pagamento al netto della ritenuta
  3. Dichiarare il reddito lordo in Italia
  4. Richiedere il credito d’imposta nel Quadro CE

È essenziale verificare se la convenzione consente di ridurre la ritenuta alla fonte prima del pagamento fornendo:

  • Certificato di residenza fiscale italiana
  • Moduli specifici del Paese estero (es. W-8BEN per gli USA).

Professionisti in regime forfettario: regole particolari

Chi opera in regime forfettario è soggetto a regole diverse:

  • I redditi esteri confluiscono nel fatturato complessivo su cui si applica il coefficiente di redditività.
  • Non è ammesso il credito d’imposta estero.
  • La ritenuta estera diventa un costo non recuperabile.

Anche per i forfettari:

  • le prestazioni estere devono essere dichiarate,
  • è necessario compilare la sezione dedicata del Quadro LM.

La fatturazione internazionale deve rispettare la normativa IVA territoriale (artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72), anche se i forfettari non applicano l’imposta.

Monitoraggio fiscale: quando compilare il quadro RW

Il quadro RW non riguarda i redditi professionali esteri ma riguarda:

  • conti correnti esteri,
  • investimenti,
  • strumenti finanziari,
  • immobili all’estero.

Se il professionista:

  • possiede un conto estero per incassare i pagamenti, oppure
  • detiene fondi o attività finanziarie all’estero,

deve compilare il quadro RW.Il mancato monitoraggio comporta sanzioni dal 3% al 15% (o dal 6% al 30% per Paesi non collaborativi).

Esempi pratici di dichiarazione

Caso A – Professionista senza base fissa all’estero

  • Compenso: 10.000 $
  • Nessuna ritenuta estera
  • Paese UE

Regime applicabile: imponibile solo in Italia

Quadri da compilare: RE o LM

Caso B – Ritenuta alla fonte USA

  • Fattura: 5.000 $
  • Ritenuta applicata: 30% = 1.500 $
  • Netto percepito: 3.500 $

Il professionista deve:

  1. Dichiarare 5.000 $ convertiti in euro.
  2. Indicare in Quadro CE la ritenuta estera come credito d’imposta.
  3. Il credito sarà riconosciuto fino al limite dell’imposta italiana su tale reddito.

Caso C – Base fissa in altro Stato UE

Se il professionista dispone di uno studio (base fissa):

  • Il reddito è tassabile in entrambi i Paesi.
  • L’imposta estera viene utilizzata come credito d’imposta in Italia.

Questo è uno dei casi più complessi e richiede assistenza fiscale specializzata.

Errori più comuni nella dichiarazione dei redditi esteri

  1. Non dichiarare i redditi percepiti all’estero
    → Errato. Sono imponibili in Italia per residenza fiscale.
  2. Dichiarare solo il netto percepito
    → Errato. Va dichiarato il lordo.
  3. Non richiedere il credito d’imposta
    → Si rischia doppia tassazione.
  4. Non conservare la documentazione estera
    → Potenziale disconoscimento del credito.
  5. Confondere redditi professionali con redditi d'impresa
    → potrebbe cambiare la convenzione applicabile.
  6. Non utilizzare il tasso di cambio corretto
    → contestazione in sede di controllo.
  7. Omettere il quadro RW quando necessario
    → sanzioni molto elevate.

Consigli operativi per liberi professionisti e studi commerciali

  • Verificare sempre la residenza fiscale del cliente e la normativa locale sulle ritenute alla fonte.
  • Richiedere preventivamente certificati di residenza fiscale per evitare ritenute improprie.
  • Documentare dettagliatamente le prestazioni: contratti, email, report, documenti di pagamento.
  • Archiviare certificazioni estere delle imposte trattenute (“tax certificate”).
  • Monitorare mensilmente compensi esteri per calcolare correttamente il credito d’imposta.
  • Aggiornarsi sulle Convenzioni internazionali, in continuo aggiornamento.
  • Utilizzare software contabili in grado di gestire correttamente compensi cross-border.
  • Verificare la corretta competenza dei redditi secondo le regole italiane (cassa per professionisti).
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