Chiariamo anzitutto che il Bonus Psicologo – riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità – spetta solo a chi è residente in Italia. Il contributo massimo arriva a 1.500 euro, e la soglia ISEE da non sforare per essere sicuri di averne diritto è pari a 50.000 euro. Quindi, muovendoci entro lo “steccato” dei 50.000 euro, il bonus massimo spettante sarà pari a:
Quanto poi alla domanda vera e propria, occorrerà procedere per via telematica accedendo al servizio ‘Contributo sessioni psicoterapia’ attraverso:
Oltre che per sé stessi, la domanda può essere presentata anche per conto di un figlio minore, autocertificando sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti sopra indicati. Dopodiché la domanda verrà sottoposta alle dovute verifiche automatizzate, ivi compresa quella sull’indicatore ISEE. In caso di esito positivo l’INPS, accogliendo la domanda, comunicherà al richiedente l’importo esatto del beneficio spettante associandolo a un determinato codice alfanumerico che avrà validità 270 giorni e andrà indicato al professionista nel momento in cui si inizieranno le sedute di psicoterapia.
Da quest’anno, poi, si aggiunge un altro vincolo temporale di cui tener conto. Nel comunicato INPS dell’11 settembre, infatti, l’istituto previdenziale fa presente che “i beneficiari che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda decadranno automaticamente dal beneficio”. Dunque ricapitolando: non solo va tenuto conto della finestra temporale di 270 giorni entro cui spendere tutto il bonus a disposizione, passati i quali l’eventuale bonus non consumato andrebbe perso, ma bisogna anche “consumare” la prima seduta entro due mesi dalla notifica di accoglimento della domanda.
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FONTE: Caf acli