A decorrere dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 è possibile presentare la domanda per il c.d. Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica.
L’INPS ha annunciato, con il recente Messaggio n. 2460 dell'11.08.2025, l’apertura della procedura di domanda, mentre il Decreto Ministeriale 10 luglio 2025, recante la ripartizione delle risorse per le annualità 2024 e 2025, nonchè l'introduzione di correttivi volti all'efficiente utilizzo del contributo, stabilisce importi, requisiti e modalità di utilizzo.
Ricordiamo che il bonus psicologo è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia presso professionisti privati qualificati. L’obiettivo è aiutare i cittadini che vivono condizioni di depressione, ansia, stress o fragilità psicologica aggravate dalla pandemia e dalla crisi socio-economica.
Come anticipato, a partire dal 15 settembre 2025 e fino al 14 novembre 2025 sarà possibile presentare la domanda per il c.d.Bonus psicologo, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio INPS dedicato “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” attraverso una delle seguenti modalità:
Portale INPS (www.inps.it): direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o uperiore, CIE 3.0 o CNS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche";Contact Center Multicanalecontattando: Numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa)Numero 06 164.164 (da rete mobile, a pagamento secondo tariffa operatore).
Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il bonus psicologo può essere richiesto una sola volta da ciascun cittadino, a condizione di possedere un ISEE in corso di validità – ordinario o corrente ai sensi dell’art. 9 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 – non superiore a 50.000 euro. L’importo riconosciuto varia in base alla fascia ISEE, per favorire chi ha redditi più bassi. In particolare:
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell'ammontare delle risorse e in base all'ordine di arrivo delle domande, assegnando priorità agli ISEE più bassi.
Ai beneficiari è comunicato un codice univoco da presentare allo psicoterapeuta scelto.
Scadenze di utilizzo:
Pagamento al professionista: l’INPS rimborsa direttamente lo psicoterapeuta, sulla base della fattura emessa.
Il nuovo Decreto Ministeriale 10 luglio 2025 ha introdotto alcuni correttivi per un uso più efficiente delle risorse:
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- Corso esperto in contabilità;
FONTE: Fisco e tasse