Con la circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione del contributo asilo nido previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e sempre prorogato.
Il documento recepisce le novità introdotte dall’articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, che ha fornito un’interpretazione autentica della disciplina.
Le principali novità riguardano tre punti chiave:
La circolare chiarisce che il beneficio economico non riguarda soltanto gli asili nido tradizionali, ma anche altre strutture che concorrono all’educazione e alla cura dei bambini, purché abilitate secondo la normativa regionale.
Rientrano quindi: nidi e micronidi (3-36 mesi), sezioni primavera (24-36 mesi), spazi gioco e servizi educativi domiciliari (12-36 mesi).
Restano invece esclusi i centri per bambini e famiglie, così come servizi ricreativi, pre-scuola e post-scuola, che non hanno natura educativa in senso stretto.
Le sedi INPS sono tenute a verificare, tramite elenchi regionali o attestazioni degli enti locali, che le strutture siano effettivamente autorizzate.
ATTENZIONE È necessario che le ricevute che si presentano a rimborso riportino i riferimenti normativi che giustificano l’eventuale mancata emissione della fattura.
A partire dal 1° gennaio 2026, le domande di contributo accolte avranno valore anche negli anni successivi, senza dover essere ripresentate da zero.
Questa ultrattività semplifica un po' la gestione per le famiglie, garantendo continuità del sostegno fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie 3 anni.
Per ogni nuovo anno solare, il genitore dovrà comunque:
Nel caso di contributo per l’assistenza domiciliare, serve sempre il certificato del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza dovuta a grave patologia cronica.
La circolare affronta infine il tema delle domande presentate per l’anno 2025. Le strutture territoriali dell’INPS dovranno riesaminare le istruttorie ancora in corso e valutare, in autotutela, anche le richieste respinte sulla base delle vecchie indicazioni della circolare n. 60/2025.
Ciò significa che, se sussistono i nuovi requisiti, domande inizialmente non accolte potranno ora essere riconsiderate e approvate.
Per i lavoratori e i consulenti, questo implica la necessità di:
Queste modifiche ampliano la platea dei beneficiari, introducono maggiore stabilità nel tempo e semplificano l’accesso al contributo, rafforzando il sostegno concreto alle famiglie con figli piccoli.
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FONTE: Fisco e tasse