Bonus ristrutturazione, Ecobonus e Sismabonus: il 2026 rappresenta, a legislazione vigente, l'ultimo anno per beneficiare delle aliquote più elevate. Dal 1° gennaio 2027 le detrazioni scenderanno, salvo eventuali interventi della Legge di Bilancio 2027. Chi sta pensando di ristrutturare casa, sostituire gli infissi, migliorare l'efficienza energetica dell'immobile o effettuare altri interventi agevolabili dovrebbe prestare particolare attenzione alla data del 31 dicembre 2026. Il motivo è semplice: le aliquote attualmente previste per il 2026 sono destinate a ridursi dal prossimo anno. Per le abitazioni principali, in particolare, la detrazione può arrivare al 50% per alcune spese sostenute nel 2026, mentre dal 2027 l'aliquota ordinaria prevista dalla normativa scenderà al 36%. Per gli altri immobili il passaggio previsto è, invece, dal 36% al 30%. La situazione potrebbe comunque cambiare con la prossima Legge di Bilancio: sono già circolate ipotesi di un possibile rafforzamento dell'Ecobonus nel 2027, ma al momento non esiste una disposizione definitiva che consenta di considerare confermate aliquote diverse da quelle previste dalla legislazione vigente.
La Legge di Bilancio 2025 ha previsto una riduzione progressiva delle principali agevolazioni edilizie. Per le spese sostenute nel 2026, il quadro è il seguente:
| Tipologia di immobile | Detrazione 2026 | Detrazione 2027 |
|---|---|---|
| Abitazione principale, se ricorrono i requisiti | 50% | 36% |
| Altri immobili | 36% | 30% |
La stessa impostazione interessa, con le relative regole, sia il bonus ristrutturazioni sia le detrazioni per interventi di efficientamento energetico. Per il bonus ristrutturazione resta inoltre fondamentale il limite massimo di 96.000 euro di spesa per unità immobiliare. La normativa stabilisce infatti che per le spese sostenute nel 2026 la detrazione ordinaria è pari al 36%, elevata al 50% quando l'intervento riguarda l'abitazione principale e le spese sono sostenute dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento, nel rispetto delle condizioni previste.
Per comprendere concretamente la differenza, facciamo un esempio. Supponiamo che un contribuente sostenga 40.000 euro di spese agevolabili per lavori sulla propria abitazione principale. Con una detrazione del 50%, il beneficio fiscale complessivo sarebbe:40.000 × 50% = 20.000 euro
La detrazione viene normalmente recuperata attraverso 10 quote annuali di pari importo. In questo caso il contribuente potrebbe quindi beneficiare di:2.000 euro all'anno per 10 anni.
Se la stessa spesa fosse invece agevolata al 36%, il beneficio complessivo scenderebbe a:40.000 × 36% = 14.400 euro con una quota annuale di:1.440 euro per 10 anni.
La differenza complessiva sarebbe quindi di 5.600 euro.
È proprio questo il motivo per cui il 2026 può rappresentare un anno particolarmente importante per chi ha già programmato lavori di ristrutturazione.
Uno degli aspetti più importanti riguarda il momento in cui viene sostenuta la spesa. Per le persone fisiche, infatti, assume particolare rilevanza il principio di cassa. In termini pratici, non è sufficiente aver firmato un preventivo nel 2026 oppure aver iniziato i lavori entro dicembre. Occorre verificare quando viene effettivamente sostenuta la spesa e, per i pagamenti soggetti a tale modalità, quando viene effettuato il corretto bonifico parlante. Questo significa che un lavoro iniziato nel 2026 ma pagato in parte nel 2027 potrebbe comportare l'applicazione di aliquote differenti alle diverse quote di spesa. Per esempio, se un intervento complessivo costa 60.000 euro e il contribuente paga 40.000 euro entro il 31 dicembre 2026 e i restanti 20.000 euro nel 2027, bisognerà considerare separatamente le spese sostenute nei due periodi d'imposta. La pianificazione dei pagamenti diventa quindi fondamentale.
Il discorso non riguarda soltanto le ristrutturazioni. Anche gli interventi finalizzati al risparmio energetico sono interessati dalla riduzione delle aliquote. L'Agenzia delle Entrate conferma che per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026 la detrazione è pari al 36%, elevata al 50% per l'abitazione principale quando ricorrono le condizioni previste. Dal 2027, invece, l'aliquota scende rispettivamente al 30% e al 36% per l'abitazione principale. Tra gli interventi che possono rientrare nell'agevolazione, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, figurano ad esempio interventi sugli infissi, isolamento dell'edificio e alcuni sistemi destinati a migliorare l'efficienza energetica. È importante però ricordare che non tutte le tecnologie sono automaticamente agevolabili e che esistono specifiche condizioni tecniche e documentali da rispettare. Inoltre, per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la normativa ha escluso le spese relative alla sostituzione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Questo è uno dei dubbi più frequenti. La semplice conclusione dei lavori nel 2027 non significa automaticamente perdere la maggiore aliquota prevista per le spese sostenute nel 2026. Bisogna invece analizzare le spese sostenute nei singoli periodi d'imposta e la disciplina applicabile al tipo di intervento. In presenza di lavori che attraversano il 31 dicembre, quindi, è opportuno organizzare con attenzione:
Un errore nella modalità di pagamento o nella documentazione può infatti compromettere il diritto alla detrazione.
Un'altra agevolazione da monitorare è il bonus mobili. La sua disciplina è collegata agli interventi di recupero edilizio e la sua eventuale proroga oltre il periodo attualmente previsto dovrà essere verificata alla luce della Legge di Bilancio 2027. Per chi sta effettuando una ristrutturazione nel 2026 è quindi importante non dare per scontata la disponibilità delle stesse agevolazioni anche nel prossimo anno.
Nelle ultime settimane si è inoltre parlato della possibilità di un Ecobonus al 65% nel 2027, soprattutto per alcuni interventi di efficientamento energetico sull'abitazione principale. Tra le ipotesi circolate figurano interventi come infissi, pompe di calore, sistemi ibridi, isolamento termico, solare termico e schermature solari. Al momento, però, è fondamentale distinguere tra normativa vigente e ipotesi di riforma. L'eventuale aliquota del 65% non può essere considerata oggi una certezza: la Legge di Bilancio 2027 dovrà ancora definire concretamente le eventuali nuove regole. Pertanto, chi deve decidere oggi se effettuare un intervento non dovrebbe basare la propria scelta esclusivamente sull'eventuale introduzione futura del 65%.
La risposta dipende naturalmente dal tipo di intervento, dal costo dei lavori e dalla situazione fiscale del contribuente. Tuttavia, a legislazione vigente, il 2026 presenta aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste per il 2027. Per una spesa di 50.000 euro su un'abitazione principale, ad esempio:
La differenza è di 7.000 euro. Naturalmente non significa che tutti debbano necessariamente accelerare i lavori. Prima di procedere bisogna verificare la possibilità concreta di usufruire della detrazione, la capienza fiscale, la tipologia dell'immobile, il tipo di intervento e tutti gli adempimenti richiesti.
Il 31 dicembre 2026 rappresenta, allo stato attuale della normativa, una data da tenere particolarmente sotto controllo per chi sta programmando lavori sulla propria abitazione. Dal 2027, infatti, le aliquote previste per bonus ristrutturazione ed Ecobonus saranno più basse: 36% per l'abitazione principale e 30% negli altri casi, salvo eventuali modifiche che potrebbero arrivare con la Legge di Bilancio 2027.
Per questo motivo, chi ha già deciso di effettuare lavori dovrebbe valutare per tempo il calendario dell'intervento e soprattutto la corretta gestione delle spese e dei pagamenti. La parola d'ordine, quindi, non è semplicemente "ristrutturare entro il 2026", ma programmare correttamente i lavori e le spese, verificando in anticipo quale detrazione può essere effettivamente applicata. Attenzione: le regole potrebbero essere modificate dalla prossima Legge di Bilancio. Le aliquote indicate per il 2027 rappresentano pertanto il quadro previsto dalla normativa vigente alla data di pubblicazione dell'articolo.