Dal 2025 è in vigore un limite complessivo alle spese detraibili per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, confermato anche per il 2026. Il tetto varia in base al reddito e al numero di figli fiscalmente a carico e può incidere sul recupero delle spese di ristrutturazione, dell’ecobonus e di altre agevolazioni fiscali.
La disciplina delle detrazioni fiscali è cambiata con la Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto l’articolo 16-ter del TUIR. La disposizione prevede un limite complessivo alle spese e agli oneri ammessi in detrazione per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il meccanismo è stato confermato per il 2026 e si aggiunge ai limiti già previsti dalle singole agevolazioni. Non vengono quindi eliminate automaticamente le detrazioni per i lavori edilizi, ma viene stabilito un tetto alle spese che possono essere considerate complessivamente ai fini del beneficio fiscale. La novità interessa, tra le altre, le spese per ristrutturazioni edilizie, quelle che danno diritto all’ecobonus e al bonus mobili, nonché altri oneri detraibili compresi nell’ambito di applicazione della norma. Il punto fondamentale è che il limite non rappresenta l’importo massimo dello sconto fiscale ottenibile, ma il valore complessivo delle spese ammesse al calcolo delle detrazioni.
Il plafond annuale viene determinato sulla base di due elementi: il reddito complessivo del singolo contribuente e il numero di figli fiscalmente a carico. Per i redditi fino a 75.000 euro, il nuovo tetto previsto dall’articolo 16-ter non si applica. Superata questa soglia, il massimale viene determinato applicando un coefficiente all’importo base.
| Reddito complessivo | Nessun figlio | 1 figlio | 2 figli | 3 o più figli o almeno 1 figlio con disabilità |
|---|---|---|---|---|
| Oltre 75.000 e fino a 100.000 euro | 7.000 € | 9.800 € | 11.900 € | 14.000 € |
| Oltre 100.000 euro | 4.000 € | 5.600 € | 6.800 € | 8.000 € |
Gli importi indicati rappresentano il plafond delle spese detraibili, non la detrazione fiscale spettante. Per esempio, un contribuente con reddito di 80.000 euro e nessun figlio fiscalmente a carico dispone di un plafond annuale di 7.000 euro. Se ha sostenuto diverse spese agevolabili, dovrà verificare che la somma delle quote annuali rilevanti non superi questo importo. Il reddito da considerare è quello complessivo, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
Il nuovo limite può ridurre il beneficio fiscale effettivo derivante dai lavori edilizi, soprattutto quando il contribuente sostiene contemporaneamente altre spese detraibili. Per le agevolazioni ripartite in più anni, come il bonus ristrutturazione, non si considera l’intero importo dei lavori sostenuti, ma la quota annuale di spesa da confrontare con il plafond. Si consideri il caso di un contribuente che abbia sostenuto spese di ristrutturazione per 90.000 euro, con detrazione ipotizzata al 50% e ripartizione in dieci rate annuali. La quota annuale di spesa è pari a 9.000 euro, mentre la detrazione teorica annuale ammonta a 4.500 euro. Se il contribuente ha un reddito di 80.000 euro e non ha figli fiscalmente a carico, il plafond è pari a 7.000 euro. In assenza di altre particolarità, la spesa annuale utilizzabile ai fini del calcolo viene quindi ridotta a 7.000 euro. La detrazione effettiva sarà:
Il contribuente recupererà quindi 3.500 euro anziché i 4.500 euro teoricamente spettanti sulla quota annuale, con una differenza di 1.000 euro. Il risultato cambia se, a parità di reddito, il contribuente ha due figli fiscalmente a carico. In questo caso il plafond sale a 11.900 euro: la quota annuale di ristrutturazione di 9.000 euro rientra interamente nel limite, lasciando 2.900 euro disponibili per le altre spese interessate dalla stessa disciplina. Gli esempi presuppongono che siano rispettati tutti i requisiti previsti per la specifica agevolazione e che le aliquote indicate siano effettivamente applicabili al caso concreto.
Il plafond non riguarda esclusivamente il bonus ristrutturazione. Le spese interessate dalla disciplina concorrono allo stesso limite annuale. Di conseguenza, un contribuente con reddito superiore a 75.000 euro deve considerare congiuntamente le quote annuali delle diverse agevolazioni comprese nell’articolo 16-ter.Ad esempio, chi sostiene spese per la ristrutturazione dell’abitazione e contemporaneamente beneficia dell’ecobonus e del bonus mobili deve verificare il totale delle spese rilevanti. Non è possibile considerare ciascun bonus come se disponesse di un plafond autonomo. Restano comunque applicabili le regole specifiche di ogni agevolazione: aliquote, massimali di spesa, requisiti soggettivi e oggettivi e modalità di pagamento. Il nuovo limite non sostituisce questi requisiti, ma si aggiunge ad essi.
Un aspetto importante riguarda i nuclei familiari con più percettori di reddito. La soglia di 75.000 euro deve essere verificata individualmente e non sommando i redditi dei componenti della famiglia. Anche quando i coniugi presentano il modello 730 congiunto, le rispettive posizioni fiscali rimangono distinte. Si consideri una coppia senza figli, con un reddito individuale di 50.000 euro per il primo coniuge e di 30.000 euro per il secondo. Sebbene il reddito familiare complessivo sia pari a 80.000 euro, nessuno dei due supera individualmente la soglia prevista dalla norma. In presenza dei requisiti ordinari per le agevolazioni edilizie, il nuovo plafond non si applica a nessuno dei due coniugi. Se, invece, uno dei due supera individualmente i 75.000 euro, il limite riguarda soltanto la sua posizione fiscale, mentre l’altro coniuge continua ad applicare le regole ordinarie.
Il superamento della soglia deve essere verificato anno per anno per le rate delle spese sostenute dal 2025 in poi. Pertanto, chi ha iniziato a beneficiare di una detrazione decennale potrebbe trovarsi in una situazione diversa nel corso degli anni. Se nel 2026 il reddito è pari a 70.000 euro, il nuovo plafond non si applica. Se nel 2027 sale a 80.000 euro, la rata annuale interessata dovrà essere confrontata con il limite previsto per quella fascia di reddito. Se nel 2028 il reddito torna sotto i 75.000 euro, il limite non si applicherà alla rata di quell’anno. Le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 restano invece escluse dal nuovo meccanismo, anche quando il contribuente supera successivamente la soglia di reddito.
Per i contribuenti con redditi medio-alti, la gestione delle detrazioni richiede una valutazione complessiva delle spese sostenute durante l’anno. Prima di effettuare lavori di ristrutturazione o altri interventi agevolabili, è opportuno verificare non soltanto la percentuale di detrazione prevista, ma anche l’eventuale presenza del plafond complessivo e le altre spese che potrebbero concorrere al suo raggiungimento. È inoltre necessario distinguere il limite complessivo introdotto dall’articolo 16-ter dai massimali delle singole agevolazioni e dall’effettiva capienza dell’imposta dovuta. Una corretta pianificazione consente di stimare con maggiore precisione il beneficio fiscale realmente utilizzabile e di evitare di basare le decisioni di spesa su detrazioni teoriche che potrebbero risultare solo parzialmente fruibili.
Chi guadagna esattamente 75.000 euro è soggetto al nuovo limite? No. La disciplina si applica ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, secondo i criteri previsti dalla norma.
Il limite di 7.000 euro indica quanto posso recuperare dall’Irpef? No. Indica il plafond delle spese e degli oneri rilevanti ammessi al calcolo delle detrazioni. L’effettivo risparmio fiscale dipende dalle aliquote applicabili e dagli altri requisiti.
Il reddito del coniuge si somma al mio? No. La soglia viene verificata separatamente per ciascun contribuente, anche in caso di dichiarazione congiunta.
Il limite riguarda anche le vecchie detrazioni per lavori già effettuati? Le rate relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal nuovo meccanismo. Per le spese sostenute dal 2025, invece, il limite va verificato per ciascun periodo d’imposta interessato.