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27 Jul
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Assegno Unico anche per i figli residenti all’estero: cosa cambia

Importanti novità per l'Assegno Unico Universale (AUU) nel 2026. Con le recenti modifiche normative introdotte dal Decreto PNRR, il legislatore ha ampliato la platea dei beneficiari eliminando uno dei requisiti che aveva generato numerose contestazioni a livello europeo: l'obbligo che il figlio risiedesse in Italia. La riforma nasce dalla necessità di adeguare la normativa italiana ai principi di libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione Europea, superando alcune limitazioni ritenute discriminatorie dalla Commissione europea. Di conseguenza, molte famiglie che fino ad oggi erano escluse dal beneficio potranno finalmente accedere all'Assegno Unico anche se i figli vivono stabilmente in un altro Stato membro dell'UE.

Perché è cambiata la normativa

La disciplina originaria dell'Assegno Unico prevedeva, tra gli altri requisiti, che i figli fossero residenti in Italia. Tale previsione è stata oggetto di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea, secondo cui il requisito della residenza costituiva una discriminazione nei confronti dei lavoratori europei che esercitano la propria attività in Italia ma hanno il nucleo familiare residente in un altro Paese dell'Unione. Per evitare il protrarsi del contenzioso europeo, il legislatore è intervenuto modificando il Decreto Legislativo n. 230/2021, eliminando il vincolo della residenza italiana dei figli nei casi previsti dalla nuova disciplina.

Chi può beneficiare dell'Assegno Unico con figli residenti all'estero

Le nuove disposizioni riconoscono il diritto all'Assegno Unico anche quando:

  • il richiedente lavora in Italia;
  • è iscritto alla previdenza obbligatoria italiana;
  • rispetta tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa;
  • i figli sono fiscalmente a carico;
  • i figli risiedono in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Pertanto, un lavoratore italiano o comunitario che presta attività lavorativa nel nostro Paese potrà richiedere l'Assegno Unico anche se il figlio vive, ad esempio, in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Austria o in qualsiasi altro Paese appartenente all'Unione Europea. La modifica rappresenta un importante passo avanti nella tutela della mobilità dei lavoratori europei e garantisce una maggiore uniformità nell'applicazione delle prestazioni familiari.

Il beneficio non si estende ai Paesi extra UE

È importante evidenziare che la riforma non riguarda indistintamente tutti i figli residenti all'estero. La nuova disciplina interessa esclusivamente i figli residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea. Di conseguenza, se il figlio vive stabilmente in un Paese extra UE, il diritto all'Assegno Unico continua a essere regolato dalle disposizioni ordinarie e dalle eventuali convenzioni internazionali applicabili, senza beneficiare automaticamente dell'estensione introdotta dalla riforma.

Cambiano anche i requisiti del richiedente

La revisione normativa non si limita alla residenza dei figli. Sono stati infatti modificati anche alcuni requisiti richiesti al genitore che presenta la domanda. Tra le principali novità figurano:

  • eliminazione di alcuni requisiti di cittadinanza e soggiorno precedentemente previsti;
  • maggiore rilevanza dell'attività lavorativa svolta in Italia;
  • possibilità di accedere alla prestazione per i lavoratori che risultano iscritti a una gestione previdenziale obbligatoria italiana e sono in regola con il versamento dei contributi.

L'obiettivo è collegare maggiormente il diritto alla prestazione alla partecipazione del lavoratore al sistema previdenziale italiano piuttosto che alla mera residenza.

Domanda annuale per i lavoratori non residenti

Un'altra novità riguarda i lavoratori che non risiedono in Italia. Per questa categoria la domanda dovrà essere presentata con riferimento al periodo di effettiva attività lavorativa svolta nel nostro Paese e dovrà essere rinnovata ogni anno, a partire dal 1° marzo. La misura consente all'INPS di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa che dà diritto alla prestazione.

Rimangono valide le regole ordinarie dell'Assegno Unico

La riforma non modifica gli altri aspetti fondamentali dell'Assegno Unico Universale. Continuano infatti ad applicarsi le regole già previste in materia di:

  • importo determinato in base all'ISEE;
  • maggiorazioni per figli successivi al secondo;
  • maggiorazioni per nuclei numerosi;
  • maggiorazioni per figli con disabilità;
  • assegno riconosciuto fino ai 21 anni di età nei casi previsti dalla legge e senza limiti di età per i figli con disabilità.

Anche per il 2026 l'importo continua ad essere calcolato sulla base dell'ISEE aggiornato e delle soglie annualmente rivalutate dall'INPS.

Un adeguamento richiesto dall'Unione Europea

La modifica rappresenta uno degli interventi più significativi apportati negli ultimi anni alla disciplina dell'Assegno Unico. Il legislatore italiano ha infatti recepito le osservazioni formulate dalla Commissione europea, che aveva contestato il carattere discriminatorio delle precedenti disposizioni nei confronti dei lavoratori comunitari. La nuova disciplina rafforza il principio della libera circolazione dei lavoratori e garantisce una maggiore parità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini degli altri Stati membri che svolgono attività lavorativa nel nostro Paese. Si tratta di un intervento che interessa migliaia di famiglie transfrontaliere, lavoratori distaccati e cittadini europei occupati in Italia con figli residenti nel Paese di origine.

Conclusioni

L'estensione dell'Assegno Unico ai figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea rappresenta un'importante evoluzione della normativa italiana sulle prestazioni familiari. La riforma elimina una limitazione che aveva creato numerose disparità di trattamento e adegua finalmente il sistema italiano ai principi del diritto europeo. È tuttavia fondamentale ricordare che il beneficio non è stato esteso ai figli residenti in Paesi extra UE e che restano fermi tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa, compresi quelli relativi all'ISEE, all'attività lavorativa e alla posizione previdenziale del richiedente. Per le famiglie interessate è quindi opportuno verificare attentamente la propria situazione, così da valutare la possibilità di accedere al beneficio alla luce delle nuove disposizioni entrate in vigore nel 2026.

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