Chi presenta il modello 730 può trovarsi, dopo l’invio della dichiarazione, davanti a una situazione apparentemente problematica: il sostituto d’imposta indicato nel modello comunica all’Agenzia delle Entrate di non poter effettuare il conguaglio.
Questo può accadere, ad esempio, quando il rapporto di lavoro indicato nel 730 non è più in essere, quando il contribuente ha cambiato datore di lavoro oppure quando, per errore, è stato indicato un sostituto d’imposta che non è quello effettivamente tenuto a effettuare il conguaglio. La conseguenza è che il datore di lavoro indicato nel 730 non procederà né al rimborso del credito né alle eventuali trattenute relative a un debito. La situazione, però, non significa che il contribuente perda il diritto al rimborso. L’Agenzia delle Entrate ha previsto una procedura specifica per consentire al contribuente di correggere l’indicazione del sostituto e ottenere comunque quanto spettante.
Il sostituto d’imposta è il soggetto che, sulla base del risultato contabile del modello 730, deve effettuare materialmente il conguaglio nella busta paga o nella pensione.
Se dalla dichiarazione emerge un credito, il sostituto provvede normalmente a riconoscere il rimborso al contribuente. Se invece emerge un debito, procede con le relative trattenute. Il problema nasce quando il sostituto indicato nella dichiarazione non è più nelle condizioni di effettuare queste operazioni. Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il diniego può verificarsi, per esempio, quando il rapporto di lavoro con il soggetto indicato nel 730 non è mai esistito oppure quando è cessato prima del periodo previsto per l’avvio delle operazioni di conguaglio. Un caso molto frequente è quello del lavoratore che presenta il 730 indicando il proprio datore di lavoro ma, successivamente, cambia azienda. In questo caso il vecchio datore di lavoro non può effettuare il rimborso perché non è più il sostituto del contribuente.
Il contribuente viene informato dall’Agenzia delle Entrate.
In particolare, può ricevere una comunicazione tramite e-mail all’indirizzo indicato nella dichiarazione, con l’invito ad accedere alla propria dichiarazione precompilata per prendere visione delle informazioni. La comunicazione viene inoltre resa disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. È quindi importante non ignorare queste comunicazioni, soprattutto quando si è in attesa di un rimborso derivante dal 730. Il diniego del sostituto, infatti, non modifica il fatto che la dichiarazione sia stata regolarmente presentata. Il problema riguarda il soggetto che deve effettuare il conguaglio.
Se il modello 730 evidenzia un credito e il sostituto d’imposta ha comunicato il diniego, il contribuente deve intervenire.
La soluzione dipende dalla situazione personale. Le possibilità principali sono due:
In entrambi i casi, quando il problema riguarda esclusivamente il sostituto, è possibile utilizzare il modello 730 integrativo di tipo 2.
Il primo caso riguarda il contribuente che, dopo aver presentato il 730, ha cambiato datore di lavoro e dispone quindi di un nuovo sostituto d’imposta. In questa situazione è possibile indicare il nuovo sostituto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.
Occorre inserire i dati richiesti, tra cui il codice fiscale e i dati identificativi del nuovo datore di lavoro o dell’ente pensionistico. Una volta completata la procedura, il nuovo sostituto potrà effettuare il conguaglio. Di conseguenza, se il 730 presenta un credito, sarà il nuovo datore di lavoro a riconoscere il rimborso secondo le modalità previste per il conguaglio.
Un lavoratore presenta il 730/2026 a luglio e indica come sostituto la società Alfa. Successivamente il rapporto di lavoro con Alfa termina e il contribuente viene assunto dalla società Beta. Alfa comunica all’Agenzia delle Entrate di non poter effettuare il conguaglio. Se il contribuente ha diritto, ad esempio, a un rimborso IRPEF di 1.200 euro, il credito non viene perso. Il contribuente può indicare Beta come nuovo sostituto tramite il 730 integrativo di tipo 2. Sarà quindi Beta a effettuare il conguaglio.
La seconda possibilità riguarda chi non ha un nuovo datore di lavoro o, più in generale, non dispone di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso è possibile scegliere l'opzione “nessun sostituto”. La conseguenza è particolarmente importante per chi deve ricevere un rimborso. Se dal 730 emerge un credito, il rimborso viene infatti effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questa soluzione può riguardare, ad esempio, un lavoratore che abbia perso il lavoro dopo la presentazione della dichiarazione e non abbia ancora trovato una nuova occupazione.
Un contribuente presenta il 730 e risulta avere un credito IRPEF di 900 euro.
Il sostituto indicato nella dichiarazione comunica il diniego perché il rapporto di lavoro è cessato. Il contribuente non ha un nuovo datore di lavoro. In questo caso può presentare il 730 integrativo di tipo 2 selezionando “nessun sostituto”. Il credito di 900 euro non sarà quindi rimborsato dal datore di lavoro, ma sarà l’Agenzia delle Entrate a procedere direttamente al rimborso.
La procedura non riguarda soltanto i contribuenti che devono ricevere un rimborso. Se il risultato della dichiarazione è a debito e il sostituto non può effettuare le trattenute, il contribuente dovrà provvedere autonomamente al pagamento. Quando viene indicata l’opzione “nessun sostituto”, infatti, l’eventuale debito deve essere versato tramite modello F24. È quindi fondamentale verificare il risultato effettivo della dichiarazione prima di procedere.
Un aspetto particolarmente importante riguarda la funzione del 730 integrativo di tipo 2.Questa procedura è pensata per intervenire sul sostituto d’imposta quando il problema riguarda esclusivamente questo elemento. Se il contribuente si accorge anche di aver commesso errori nella dichiarazione o di aver dimenticato redditi, oneri, detrazioni o altri dati, la procedura può essere diversa. In questi casi può essere necessario utilizzare il modello Redditi, ricorrendo, a seconda della situazione, al modello aggiuntivo, correttivo o integrativo. Questa distinzione è importante perché non è corretto utilizzare il 730 integrativo di tipo 2 per modificare liberamente il contenuto della dichiarazione originaria.
La modalità di presentazione dipende anche da come è stato inviato il 730 originario. Chi ha presentato direttamente il 730 attraverso l'applicazione web della dichiarazione precompilata può procedere autonomamente con il 730 integrativo di tipo 2, accedendo alla propria dichiarazione. Chi invece si è rivolto a un CAF o a un professionista abilitato deve rivolgersi allo stesso intermediario per la gestione della pratica. In quest'ultimo caso è opportuno avere a disposizione la comunicazione relativa al diniego e i dati del nuovo sostituto, se presente.
Per il 730/2026 c'è una data particolarmente importante da ricordare: 10 novembre 2026.Il 730 integrativo di tipo 2 può essere trasmesso attraverso l'applicazione della dichiarazione precompilata fino a questa data. È quindi consigliabile non aspettare gli ultimi giorni. Chi riceve la comunicazione di diniego dovrebbe innanzitutto verificare il motivo per cui il sostituto non può effettuare il conguaglio e capire se esiste un nuovo datore di lavoro oppure se deve essere selezionata l'opzione “nessun sostituto”. Dopo il 10 novembre, infatti, non sarà più possibile utilizzare la procedura del 730 integrativo di tipo 2 attraverso l'applicazione web. L'Agenzia delle Entrate indica comunque la possibilità di utilizzare successivamente il modello Redditi integrativo, entro il 31 dicembre 2031.
Per chi ha presentato il 730 direttamente tramite la precompilata, la procedura prevede l'accesso alla dichiarazione già presentata. Occorre entrare nella sezione relativa al sostituto d'imposta e verificare la situazione. Se esiste un nuovo datore di lavoro, sarà necessario inserire i dati del nuovo sostituto. Se invece non esiste alcun sostituto, si dovrà selezionare l'opzione “nessun sostituto”. Dopo aver salvato la modifica, sarà possibile procedere con il calcolo e l'invio del 730 integrativo di tipo 2.
Il diniego del sostituto d'imposta non comporta la perdita del rimborso derivante dal 730.Il contribuente deve però intervenire per consentire all'Agenzia delle Entrate di individuare il soggetto che dovrà effettuare il conguaglio oppure, in assenza di sostituto, per permettere che sia direttamente l'Amministrazione finanziaria a gestire il risultato della dichiarazione. Le situazioni principali sono quindi:
Nuovo datore di lavoro: si può indicare il nuovo sostituto attraverso il 730 integrativo di tipo 2.
Nessun datore di lavoro: si può selezionare “nessun sostituto”; se il 730 è a credito, il rimborso sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
730 a debito: in assenza di sostituto, il pagamento dovrà essere effettuato dal contribuente tramite modello F24.
Altri errori nella dichiarazione: il 730 integrativo di tipo 2 non è sufficiente e occorre valutare l'utilizzo del modello Redditi.
Per il 730/2026, infine, la scadenza da tenere bene in mente è il 10 novembre 2026 per la presentazione online del 730 integrativo di tipo 2.
Chi riceve quindi una comunicazione di diniego non deve considerare il rimborso perso: deve semplicemente verificare la propria situazione e utilizzare la procedura prevista per consentire il corretto completamento delle operazioni fiscali.